A FUTURA MEMORIA

 

Alle origini di un caso: 1°) “Auditorium Alfano”

 

PREMESSA: perizia tecnica d’ufficio

 

La Perizia Tecnica depositata il 30 giugno 2006 riguarda il procedimento penale n. 254/05 R. G. notizie di reato e n. 306/05 R.G. GIP aperto nei riguardi di Negro Silvano, Enrico e Piergiuseppe e di Martini Bruno per tentata truffa, estorsione e falso ideologico ed è stata redatta dal prof. Ing. Francesco Paolo De Martino dell’Università di Genova che l’ha svolta con il rito dell’incidente probatorio in qualità di Consulente Tecnico del G.I.P. presso il Tribunale di Sanremo.

 

ANTEFATTO: chi l’ha provocata.

 

Il procedimento trae origine dalla lettera dell’Avvocato Civico del comune di Sanremo in data 13 dicembre 2004 protocollo n. 64206/66237 indirizzata alla Procura della Repubblica, in allegato alla quale veniva trasmessa la segnalazione dell’ingegner DELAUDE Pierantonio, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza  - a lui pervenuta il 30 novembre 2004 protocollo n. 64206 - relativa a fatti occorsi nell’appalto comunale per la ristrutturazione dell’ Auditorium Franco Alfano, sito nei Giardini Marsaglia di Sanremo, nei quali potevano ravvisarsi gravi indizi di sussistenza di reati perseguibili d’ufficio.

 

Nella sostanza i rappresentanti dell’Impresa appaltatrice dei lavori avrebbero tentato, dapprima con artifici e raggiri (punto 7) e successivamente con le minacce (punti numeri 5, 6 e 11) di farsi accreditare in danno del Comune importi non dovuti per prestazioni non eseguite (punti numeri 2 e 3), o eseguite male (punto numero 2) o eseguite in difformità (punti numeri 4, 5, 9 e 10).

 

Inoltre, per una più completa dimostrazione dei suddetti profili di illiceità la segnalazione suddetta dell’ingegner DELAUDE Pierantonio rimandava al contenuto della pratica amministrativa tenuta dal competente Ufficio Tecnico comunale, immediatamente acquisita dal P.M. dott. Giovanni Maddaleni.

 

Sulla scorta di elementi successivamente acquisiti emergeva un ulteriore profilo di illiceità che sarebbe stato commesso dall’ing. Martini Bruno in sede di redazione di una Consulenza Tecnica di parte commissionatagli dall’Impresa Negro e dalla medesima utilizzata per avallare il proprio operato e che sarebbe stata viziata da apparente falsità. 

 

Sulla base di dette acquisizioni il P.M. sottoponeva ad indagine i rappresentanti dell’Impresa appaltatrice ed il loro Consulente Tecnico, iscrivendoli nell’apposito registro (24 gennaio 2005) e dandone informazione agli stessi, per le ipotesi di reato, tutte in concorso, di cui agli articoli 640 e 629 e 481, comma secondo, c.p. le prime due in danno del Comune di Sanremo e nella forma del tentativo.

 

Seguiva il sequestro del cantiere (25 gennaio 2005) disposto dal P.M. per verificare se nella esecuzione dei lavori l’Impresa, come denunciato dall’ingegner DELAUDE Pierantonio Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza, avesse violato le prescrizioni di cui al contratto di appalto e, in ipotesi, se la eventuale violazione fosse stata realmente determinata da considerazioni di carattere tecnico ovvero fosse stata finalizzata ad un risparmio sui costi di costruzione a proprio favore.

 

Nello stesso periodo l’ingegner DELAUDE Pierantonio ed un suo collaboratore, il Collaudatore in corso d’opera ing. Risso e due Funzionari comunali (geom. Cardarelli e ing. Trucchi) che si erano succeduti nella responsabilità del procedimento amministrativo rendevano sommarie informazioni al P.M. senza tuttavia fornire elementi di carattere tecnico idonei a supportare la tesi accusatoria.

 

A questo punto il P.M. il 3 febbraio 2005 chiedeva al Giudice per le indagini preliminari di disporre con incidente probatorio una Perizia Tecnica per l’accertamento in fatto dei presupposti dei reati contestati e sulla ammissibilità e fondatezza della sua richiesta trovava concordi le Difese degli imputati, che si limitavano a suggerire alcune integrazioni ai quesiti proposti.

 

Il Giudice per le indagini preliminari con ordinanza 12 marzo 2005 accoglieva la richiesta, nominava il Perito e riservava a successiva udienza in Camera di consiglio, svoltasi il 7 aprile 2005, l’esatta formulazione dei quesiti e l’espletamento degli altri incombenti di legge.

 

La revoca del sequestro del cantiere è avvenuta il 9 gennaio 2006 e le operazioni peritali hanno avuto termine il 30 giugno 2006 con il deposito della Perizia Tecnica.

 

 CONCLUSIONI: cosa ha detto la Perizia in generale.

 

La risposta ai quesiti, risponde al Giudice il Perito, è pesantemente condizionata dalla inadeguatezza del contesto tecnico ed amministrativo nel quale gli avvenimenti si sono verificati, e il Consulente del Giudice segnalava le seguenti anomalie:

 

a.   La corrispondenza epistolare tra i soggetti interessati nella vicenda rappresenta l’unica documentazione che permetta la ricostruzione cronologica degli eventi, “non essendo disponibili i documenti ufficiali che normalmente vengono predisposti durante lo sviluppo di un cantiere di realizzazione di un’opera pubblica” (pagina 22)

 

b.  La mancanza di qualsiasi documento di contabilità del cantiere (pagine 47, 96 e 112) la cui stesura e tenuta è di competenza esclusiva del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza, ed in particolare : il “Giornale dei lavori”, il “Libretto delle misure”, il “Registro di contabilità”, verbali di riunioni di sicurezza e lo stato avanzamento lavori, oltre alla “Stima dei costi della sicurezza”, essendo nel Capitolato Speciale d’Appalto indicata una percentuale forfetaria dell’importo lavori pari al 5 % (comma 2 punto 1);

 

c.   L’assenza di certificati di rottura di provini prelevati durante i getti di calcestruzzo (pagina 48) di competenza esclusiva del Direttore dei Lavori in base all’articolo 46 del Capitolato Speciale di appalto (voce “Campionature”);

 

d.  In fase di progetto le attività di scavo non sono state dettagliatamente affrontate essendo raffigurato (sezione tavola 5 C.A.) il solo stato finale delle opere ed essendo riportate a Capitolato e nel PSC descrizioni piuttosto standard e generiche delle fasi di scavo (pagina 78);

 

e.   La mancata formalizzazione della variante 27 aprile-1° giugno 2004 relativa ai muri di sostegno contro terra (lato mare) a presidio del fronte di approfondimento dello scavo (pagine 21, 25 e 77);

 

f.   La quantificazione economica dei lavori non agevole non esistendo documenti ufficiali relativi alla contabilità lavori ed a causa della previsione nell’elenco prezzi, in modo quasi anomalo, sotto un’unica voce di lavorazioni differenti quanto a tipologia ed a sviluppo cronologico (pagine 95 e 96);

 

g.  L’inadeguatezza del PSC originario, mancato suo adeguamento con aggiornamento delle previsioni di spesa (pagine da 102 a 113) di competenza esclusiva del Coordinatore per la sicurezza. 

 

Di conseguenza, il Consulente Tecnico del Giudice ha segnalato di non aver potuto operare sulla base di atti ufficiali (normativamente e contrattualmente obbligatori), e nella impossibilità di disporre degli elaborati tecnico-progettuali di dettaglio riguardanti lo sviluppo delle lavorazioni in assenza anche delle certificazioni dei materiali in esse impiegati e addirittura della formale documentazione relativa alle varianti introdotte in corso d’opera per sopperire alle inadeguate previsioni iniziali e, infine, anche solo di un quadro analitico delle specifiche prescrizioni per la sicurezza e la stima dei relativi costi.

 

Ma la stessa cronologia degli avvenimenti, ricostruita dal Consulente sulla base dei rapporti epistolari, è risultata inficiata da inspiegabili contrasti documentali segnalati dal Consulente del Giudice e che a suo avviso intaccano la credibilità della versione dei fatti offerta dall’ingegner DELAUDE Pierantonio nella sua qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza.

 

Aspetti evidenziati, ad esempio, dal confronto le due lettere del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in data 31 agosto 2004 (documento n. 18 a pagina 11 della relazione) e in data 29 novembre 2004 (documento n. 65 a pagina 17 della relazione), entrambe indirizzate al Comune :  nella prima si informa che “I lavori sono quindi ripresi (dopo una lunga sospensione : n.d.r.) il 1/7/2004”, che “ad oggi (31 agosto 2004 : n.d.r.) sono stati eseguiti i seguenti lavori : demolizioni; scavi; opere di sostegno del terreno e strutturali (in parte)”con la precisazione che “dopo la sospensione per le ferie estive, nel periodo di ferragosto, i lavori sono stati ripresi”, mentre nella seconda, punto n. 1, si afferma che “tra l’8 ed il 30 settembre, nel Parco Marsaglia, si è realizzata una prima parte delle strutture di fondazione in cemento armato del costruendo auditorium”.

 

La differenza tra le due versioni si riverbera sui contenuti stessi della notitia criminis che concentra gli illeciti nell’arco di tre settimane nelle quali le varie condotte si sarebbero susseguite in un crescendo che ha avuto il suo acme nel rifiuto di proseguire i lavori e nell’abbandono del cantiere con intendimenti ricattatori ed estorsivi, e che lascia fuori, INVECE, il lasso di tempo compreso tra il 1° luglio e l’8 settembre 2004, (con la breve interruzione a cavallo di Ferragosto), nel corso del quale almeno una parte delle opere strutturali in cemento armato era già stata realizzata, sotto gli occhi e col consenso implicito della Direzione dei lavori che il 31 agosto attestava al Comune che “non sono state apportate modifiche al progetto, se non lievi e marginali”.

 

Infine, il Consulente segnala dal punto di vista probatorio l’occultamento tra i “Documenti di riferimento” (pagina 9 della relazione) e in particolare di lettere e di altra documentazione  non esibita dal Comune (E QUINDI NASCOSTA) al momento dell’acquisizione disposta dal P.M. né reperita presso l’ingegner DELAUDE Pierantonio  o altrove e consegnata in copia dall’ing. Dario SACCO, C.T.P. dell’Appaltatore al prof. De Martino, su suo invito,  il 28 aprile 2005 in sede di svolgimento delle operazioni peritali; si tratta di n. 35 documenti contrassegnati dalle lettere da A) a II) nella Perizia d’ufficio,

 

L’insieme delle carenze in questione non ha permesso all’Impresa appaltatrice di ottimizzare la produzione nelle massime condizioni di sicurezza possibili, oltre a ledere il suo diritto a vedersi riconoscere l’esatta misura delle prestazioni rese, ma soprattutto gli ha impedito di iscrivere eventuali riserve in caso di dissenso sulle modalità di esecuzione del lavoro e sulla qualità e quantità dei materiali impiegati.

 

NOTA BENE: Il contrasto tra l’Impresa appaltatrice e l’ingegner DELAUDE Pierantonio quale Direttore di Lavori e Coordinatore per la sicurezza e anche progettista dell’opera e del PSC, è alla radice delle premesse della Consulenza e incide ovviamente sull’andamento dei lavori, sulle condizioni di sicurezza del lavoro e sugli importi, e nasce da vecchi dissapori personali ma soprattutto dal rifiuto di quest’ultimo di porre rimedio alle carenze segnalate dall’Impresa in corso d’opera.

 

COSA HA DETTO LA PERIZIA: risposta ai singoli quesiti.

 

Il Giudice ha sottoposto al Consulente prof. De Martino sei i quesiti ai quali è stata data risposta chiara ed esauriente, e questo nonostante le inadeguatezze del contesto tecnico ed amministrativo a sua disposizione.

 

La Relazione Tecnica ESCLUDE ogni ipotesi di reato nella notitia criminis alla base del procedimento penale e lo fa punto per punto per ogni singolo profilo.

 

a. In punto: “ingiusto profitto e altrui danno”:

 

I.   Prestazioni non eseguite (punti numeri 2 e 3) e loro controvalore.

 

          Scrive l’ingegner DELAUDE Pierantonio: “metà del ferro manca” e “manca anche il previsto getto di magrone”.

 

          Il Consulente ha catalogato il primo difetto di costruzione alla lettera c) del quesito n. 1 (pagina 71 della relazione) sotto la voce “Conformità in merito ai diametri ed alla disposizione delle armature impiegati “riscontrando la mancanza delle reti elettrosaldata a lembo inferiore e superiore e la messa in opera, nei muri verticali, di ferri di diametro inferiore a quello previsto, come l’Appaltatore ha ammesso con lettera 9 novembre 2004 di presa d’atto dell’Ordine di Servizio n. 4.

 

          Il secondo difetto di costruzione, anch’esso immediatamente ammesso con lettera 30 settembre 2004 (documento n. 23), è stato catalogato alla lettera b) del quesito n. 1 (pagina 68 della relazione) sotto la voce “Conformità geometrica degli elementi strutturali” e consiste “nell’assenza del calcestruzzo magro, previsto di spessore 10 cm., sotto la platea di fondazione”.

 

          Rispondendo al quesito n. 2 il Consulente ha, poi, affermato che le suddette carenze “non trovano giustificazione tecnica”, non condividendo, senza peraltro darne plausibile spiegazione, quelle date dall’Appaltatore e consistenti - nel primo caso - nell’intralcio provocato dalla rete al corretto montaggio delle travi, nell’intesa che la rete elettrosaldata “sarebbe stata sostituita con un’armatura metallica dello stesso diametro e posta all’interasse previsto” e - nel secondo caso - nell’impiego di autopompa che non permette il getto di calcestruzzo magro, sostituito con quello normale.

 

          Rispondendo al quesito n. 3 ha, infine, quantificato il controvalore presunto a beneficio dell’Appaltatore in € 1.965,00 per la mancata installazione della rete, in € 505,00 per l’impiego di ferro di diametro inferiore nei muri verticali ed in € 722,00 per l’assenza di magrone.

 

          Infine, in risposta al quesito n. 5 il Consulente ha inserito le predette somme nell’importo complessivo da detrarre dalle competenze lorde spettanti all’Appaltatore.

 

II.           Prestazioni eseguite male (punto numero 2) e loro controvalore

 

Scrive l’ingegner DELAUDE Pierantonio: “l’altra metà del ferro è irregolare perché immersa nel fango o su supporti non idonei”.

 

Il difetto di costruzione è stato catalogato dal Consulente alla lettera c) del quesito n. 1 (pagina 72 della relazione) sotto la voce “Conformità in merito ai diametri ed alla disposizione delle armature impiegati” accertando che l’armatura all’intradosso della fondazione “è esterna al calcestruzzo, per cui trattasi di armature non protette e non confinate, che, vista la presenza di acqua, subiranno una rapida ossidazione.”

 

Nella sua risposta al quesito n. 2 il Consulente dopo aver ribadito che “l’adozione di valori di copriferro anomali influiscono sulle capacità prestazionali delle sezioni” ha affermato che “il posizionamento delle armature con valori di copriferro anomali non trova giustificazione tecnica alla luce di circostanze sopravvenute nel corso dei lavori”.

 

Senza dire, peraltro, che il difetto riguarda un tratto di fondazione di neppure due metri di estensione, che l’imperfezione è stata IMMEDIATAMENTE dichiarata dall’Appaltatore il quale - nei tre giorni successivi al getto - ha provveduto a ripulire dalla terra e dal fango il piano sotto la fondazione, in attesa di poter eseguire, dietro autorizzazione dell’ingegner DELAUDE Pierantonio, MAI RILASCIATA, le opportune riparazioni consistenti nel getto a pressione di un nuovo strato di calcestruzzo del tipo antiritiro per ricreare lo strato di protezione dell’acciaio.

 

A conferma di quest’ultimo rilievo, il Consulente ha risposto al quesito n. 3 riconoscendo che la quantificazione economica del difetto in questione appare “difficilmente monetizzabile e comunque determinerebbe importi trascurabili”.

 

 

 

III.         Prestazioni eseguite in difformità (punti numeri 4, 5, 9 e 10 e accertate per la prima volta dal Consulente) e loro controvalore.

 

Alle contestazioni che l’ingegner DELAUDE Pierantonio ha sollevato sull’operato dell’Appaltatore sia nella comunicazione 29 novembre 2004 protocollo n. 64206 e sia nelle precedenti comunicazioni, il Consulente ha aggiunto ex novo alcuni rilievi critici emersi per la prima volta nell’ambito delle operazioni peritali.

 

1°. Difformità della classe di resistenza (Rck) del calcestruzzo gettato in opera rispetto alle previsioni di Capitolato.

 

Trattasi di difetto MAI CONTESTATO dall’ingegner DELAUDE Pierantonio, che non ha fatto eseguire prove in merito come gli imponeva l’articolo 46 del Capitolato Speciale di appalto (voce “Campionature”).

 

Catalogato alla lettera a) del quesito n. 1 (pagina 48 della relazione) sotto la voce “Conformità delle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati” è stato riscontrato a seguito di indagini non (o solo parzialmente) distruttive “per non compromettere, dal punto di vista strutturale, quanto già realizzato”. Le conclusioni del Consulente su questo punto sono state le seguenti: “Il calcestruzzo impiegato per le strutture di fondazione e nei muri di sostegno non risulta pienamente conforme alle prescrizioni progettuali, risultando la resistenza caratteristica mediamente inferiore del 10-13 %”.

 

Rispondendo al quesito n. 2 ha ritenuto “non giustificabile” il difetto e quindi il suo importo, quantificato in € 1.250,00 (pagina 81 della relazione), va detratto in sede di contabilizzazione delle spettanze dell’Appaltatore.

 

2°.    Apertura nel muro per accesso al palco (lato ovest). (Pagina 69 della relazione). La difformità catalogata tra quelle “geometriche degli elementi strutturali” ha ottenuto “parziale giustificazione” (pagina 76 della relazione) trattandosi di “scelta sulla sequenza delle lavorazioni di cantiere, rientrante nell’autonomia organizzativa” dell’Appaltatore. Tuttavia la demolizione di mc. 3,36 per realizzare l’apertura è stata portata in detrazione delle competenze spettanti all’Appaltatore in ragione di € 134,40 (pagina 100 della relazione)

 

3°.        Difformità inerenti l’alloggiamento delle travi della cavea ed i muri di sostegno verticali zona palco e sottopalco.  (Pagina 69 della relazione). Anche questa difformità è stata catalogata tra quelle “geometriche degli elementi strutturali” ed è stata riconosciuta “congruente” rispetto alla variante 27 aprile/1 giugno 2004 (peraltro mai formalizzata dal Comune).

 

In conclusione: le difformità ed i difetti di costruzione riscontrati dal Consulente sono di MODESTA ENTITÀ, NON COMPORTANO VIOLAZIONE DI LEGGE NÉ DI ALTRE NORME SOTTO ORDINATE E SI RISOLVONO - IN SOSTANZA - NELLA SEMPLICE CARENZA DI UNA QUALITÀ PREVISTA DAL PROGETTO E/O DAL CAPITOLATO, MA NON INDISPENSABILE, E QUINDI IN GRADO UNICAMENTE DI RIDURRE IL VALORE DELLA PRESTAZIONE. Detta riduzione di valore è stata quantificata dal Consulente in € 4.576,40, importo irrisorio (se raffrontato al valore complessivo dell’appalto pari a € 1.215.516,36 al netto di ribasso d’asta, oneri per la sicurezza e IVA) che in qualsiasi momento avrebbe potuto essere defalcato in sede di contabilità dei lavori o comunque sarebbe andato a coprire i costi della riparazioni, in ambedue i casi ad autonoma iniziativa dell’ingegner DELAUDE Pierantonio.

 

                b.    In punto: “artifici o raggiri”.

 

Il travisamento dei fatti, secondo dell’ingegner DELAUDE Pierantonio. Si è verificato, in sequenza, in quattro successive fasi:

 

I.    Le modalità di esecuzione dello scavo.

 

Nella  sua “Relazione particolareggiata” del 5 ottobre 2004 (documento n. 27 a pagina 12 della relazione) e nella  sua “Contestazione degli addebiti all’appaltatore” del 3 febbraio 2005 (documento n. GG prodotto il 29 aprile 2005 dall’ing. Sacco C.T.P. degli imputati) l’ingegner DELAUDE Pierantonio  scrive : “L’impresa ha rifiutato di eseguire il puntellamento delle pareti di scavo e l’esecuzione dello scavo a campioni, opere ed oneri che sono a carico dell’impresa e compensati con i prezzi di elenco; in luogo di questi pretendeva di realizzare una berlinese (per altro opera insolita se orientata verso valle in un terreno scosceso) con oneri a carico dell’Amministrazione.”

 

La “pretesa” di ricorrere a palificazioni è stata avanzata con lettera del 16 marzo 2004 (documento n. E prodotto il 29 aprile 2005 dal C.T.P. della difesa) nella quale l’Appaltatore, avendo approfondito lo scavo fino a - 3,50 mt. comunicava di dover sospendere i lavori per non mettere a rischio l’incolumità del personale operante ed anche per evitare l’abbattimento di numerose piante circostanti e scriveva che : “… sarebbe opportuno procedere con modalità e soluzioni tecniche difformi da quelle di progetto” ed il “rifiuto” di procedere per campioni puntellando il fronte di scavo con pannelli è stato opposto agli inviti a proseguire ugualmente, contenuti nella lettera  dell’ingegner DELAUDE Pierantonio del 30 marzo 2004 (documento n. F prodotto il 29 aprile 2005 dall’ing. Sacco, C.T.P. della difesa) e   nell’allegato Ordine di Servizio n. 1 in pari data (documento n. 3 a pagina 10 della relazione).

 

Anche dopo che -  il 1° giugno 2004 - il Comune ha concordato con l’Appaltatore  la soluzione alternativa della berlinese a protezione dello scavo e del manufatto finale ed è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi (documento n. K prodotto il 29 aprile 2005 dal C.T.P. di questa difesa), l’ingegner DELAUDE Pierantonio  ha mantenuto la sua opinione CONTRARIA alla variante adottata, sostenendo che le altezze erano inferiori a quelle segnalate e che era pertanto possibile procedere per campioni di qualche metro di larghezza e puntellare il fronte di scavo con pannelli.

 

Il Consulente ha catalogato questo rilievo alla lettera d) del quesito n. 1 (pagina 73 della relazione) sotto la voce “Conformità dello stato dei luoghi”, mettendo a confronto le sezioni del progetto architettonico con i rilievi effettuati dallo studio STEGEO  di Genova e compilando una tabella (n. 6 a pagina 74 della relazione) dalla quale emerge come “in alcuni tratti i fronti di scavo effettivi risultino avere altezze superiori (fino ad un massimo dell’8%) di quelle desumibili dalle quote della tavola di rilievo allegata al progetto”.

 

In conclusione: IL CONSULENTE HA CONFERMATO CHE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E LA “PRETESA” DELL’APPALTATORE PER RIPRENDERLI NON ERANO FRUTTO DI TRAVISAMENTO DEI FATTI MA AVEVANO PRECISE GIUSTIFICAZIONI TECNICHE E GIURIDICHE.

 

Infatti, tutte le altezze delle sei sezioni di scavo rilevate risultano superiori a - 12,00 metri di altezza del fronte, con differenze minime (da centimetri 9 in meno a centimetri 58 in più) rispetto alla tavola 5 C.A. di progetto che raffigura lo stato finale delle opere.

 

Riguardo alla distribuzione planimetrica, “quanto realizzato coincide sostanzialmente con quanto previsto a progetto, integrato dalla variante”.

 

Relativamente in particolare a quest’ultima, il Consulente (a pagina 77 della relazione) osserva che: “le modifiche al progetto originario …. hanno riguardato sia la tipologia dei muri di sostegno, che gli spessori degli stessi, con introduzione di un cordolo orizzontale testa-pali in posizione tale da presidiare il fronte di approfondimento dello scavo rispetto alle quote determinatesi a seguito della demolizione delle strutture preesistenti; è possibile asserire, per quanto desumibile dalla documentazione e dal carteggio in atti, che tali modifiche siano state concordate tra Impresa e D.L. al fine di garantire una maggiore stabilità del fronte di scavo e delle piante collocate in adiacenza del ciglio dello stesso, nonché una maggiore sicurezza degli operatori nella fase transitoria precedente il completamento del muro di sostegno.”

 

II. L’adeguamento del Piano della Sicurezza.

 

Le reiterate richieste di riformulazione del Piano della Sicurezza (P.S.C.) avanzate dall’Appaltatore sono state definite dall’ingegner DELAUDE Pierantonio illegittime e pretestuose” con nota 7 aprile 2004 (documento n. H prodotto il 29 aprile 2005 dal C.T.P. della difesa) e nelle successive sue comunicazioni sono fatte rientrare nella “strategia volta a forzare la mano all’Amministrazione per ottenere maggiori compensi” (documenti nn. 18 e 27 della relazione) e nella “strategia difensiva dell’impresa tesa a travisare i fatti e a spostare l’argomento su falsi problemi quali l’adeguamento del piano di sicurezza allo stato di fatto dei lavori” (documento n. 74 del fascicolo del procedimento), fino a definirle “contestazioni pretestuose ed inconsistenti, volte solo a giustificare un inaccettabile comportamento” (relazione in data 9 marzo 2005 prot. n. 14323 di risposta alle controdeduzioni dell’Appaltatore, documento prodotto dal Comune nella riunione del 28 aprile 2005 ed espunto dagli atti dell’incidente probatorio il 1° giugno 2005).

 

Nella sua risposta al quesito n. 6, suddivisa in quattro parti, il Consulente ha scritto che:

 

                         1°.    Parte prima: “è possibile notare una diffusa genericità del testo (del piano per la sicurezza - n.d.r.) che …potrebbe riferirsi ad una vasta casistica di cantieri, prescindendo dal reale contesto realizzativo; tale fatto è in contrasto con l’intento del D. Lgs. 494/96, che prevede la redazione di un Piano di Sicurezza specifico che affronti le problematiche proprie del singolo cantiere temporaneo o mobile.” (Pagina 105 della relazione); indicando, a conferma di ciò, tra le altre carenze, anche il fatto che non “siano affrontate in maniera dettagliata e specifica alcune lavorazioni maggiormente a rischio, quali la demolizione delle strutture esistenti e l’approfondimento degli scavi di fondazione. In questo senso, relativamente a dette lavorazioni, non sopperiscono gli elaborati grafici progettuali, i quali si riferiscono direttamente alla configurazione finale del progetto, senza specificare le sequenze operative delle demolizioni e le fasi esecutive di approfondimento degli scavi e di costruzione dei muri di contenimento dei relativi fronti. ” (pagina 106 della relazione)

 

                         2°.    Parte seconda : “alla luce degli obblighi stabiliti per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed alla valutazione espressa dai Tecnici del Paritetico (Comitato Paritetico Territoriale : n.d.r.) condivisa dallo scrivente, si ritiene che, per la prosecuzione delle lavorazioni programmate in condizioni di sicurezza, sia necessario adeguare i contenuti del piano, trasformandolo in uno strumento più operativo e aderente allo specifico cantiere, in modo che anche l’Impresa possa adeguare conseguentemente il proprio P.O.S.”(pagina 108 della relazione).

 

                         3°.    Parte terza: “Per quanto riguarda l’adeguamento del PSC al D.P.R. 222/2003, analizzando il documento a mani dello scrivente ed il carteggio tra coordinatore e Impresa, è possibile confermare che questo non sia avvenuto, né che alcun adeguamento sua stato recepito nelle previsioni di spesa dell’appalto, non risultando che queste siano state aggiornate.” (Pagina 111 della relazione). Ed in particolare: “non è presente la stima dei costi della sicurezza, essendo nel Capitolato Speciale d’Appalto indicata una percentuale forfetaria dell’importo lavori pari al 5 %”.

 

                             4°.       Parte quarta : “ Dall’analisi tipologica delle lavorazioni, così come descritte nel progetto originario, è possibile affermare che già in sede di consegna dei lavori, avendo a disposizione gli elaborati relativi allo stato iniziale dei luoghi ed alla configurazione del progetto, l’Impresa poteva rendersi conto dei principali rischi ambientali e di alcune problematiche di rilievo in materia di sicurezza, inerenti, ad esempio, la posizione delle piante in fregio al ciglio dello scavo, le sequenze operative delle operazioni di demolizione e la effettiva altezza dei fronti di scavo. Quindi, a seguito delle demolizioni, l’Appaltatore poteva rendersi conto di ulteriori problematiche, connesse alla reale natura dei terreni, alle condizioni di stabilità del fronte di scavo ed alla presenza copiosa di infiltrazioni di acqua nello stesso. Le eventuali proposte di integrazioni al PSC potevano essere formulate dall’Appaltatore al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 494/96 integrato dal D. Lgs. 528/99, ove ritenesse “…. Di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.”

 

In conclusione: IL CONSULENTE HA CONFERMATO CHE LA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DEL PIANO PER LA SICUREZZA ERA GIUSTIFICATA DALLE CARENZE DEL DOCUMENTO, CHE IL SUO MANCATO ACCOGLIMENTO IMPEDIVA LA PROSECUZIONE DEI LAVORI E CHE ESSA ERA LEGITTIMA.

 

III. L’adeguamento del cronoprogramma dei lavori.

 

Le reiterate richieste - avanzate dall’Appaltatore - di adeguamento del Programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere, stabilito in 400 giorni naturali e consecutivi a decorrere dall’11 febbraio 2004 data della consegna definitiva dei lavori e con scadenza il 12 marzo 2005, e del relativo grafico, o diagramma di Gannt, indicante l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine delle principali categorie di lavoro, sono state RESPINTE dal dall’ingegner DELAUDE Pierantonio con l’osservazione che “un’eventuale proroga, costituendo questa una variazione alle condizioni del contratto, non rientra nelle competenze della D.L.” e, quanto alle richieste di rilascio di regolare verbale di sospensione dei lavori, sono state anch’esse RESPINTE poiché “la D.L. ribadisce di non avere mai ordinato la sospensione dei lavori ma, al contrario, di avere più volte contestato all’Impresa l’abbandono del cantiere.”, stante, anche, “l’impossibilità di sottoscrivere o “rilasciare” verbali non corrispondenti al vero” (documenti nn. 9 e 12 alle pagine 10 e 11 della relazione).

 

Nella corrispondenza con il Comune, l’interruzione dei lavori e l’abbandono del cantiere sono stati rappresentati ogni volta dall’ingegner DELAUDE Pierantonio come strumenti artificiosi, arbitrari ed ingiustificati nella strategia dell’appaltatore diretta a “forzare la mano all’Amministrazione per ottenere maggiori compensi” (documenti nn. 9 - 27 - 47 - 50 - GG e relazione in data 9 marzo 2005 prot. n. 14323 di risposta alle controdeduzioni dell’appaltatore, documento prodotto dal Comune nella riunione del 28 aprile 2005 ed espunto dagli atti dell’incidente probatorio il 1° giugno 2005).

 

Come in precedenza evidenziato, il Consulente nel rispondere al quesito n. 6 ha chiarito che NON SUSSISTEVANO FIN DALL’ORIGINE NEL CANTIERE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (PARTE PRIMA DEL QUESITO), CHE LE STESSE SONO STATE IN SEGUITO PARZIALMENTE ASSICURATE CON L’APPROVAZIONE DELLA BERLINESE E CHE IN CORSO DI ESECUZIONE MANCAVANO LE CONDIZIONI PER LA PROSECUZIONE DELLE LAVORAZIONI PROGRAMMATE (PARTE SECONDA DEL QUESITO), RICONOSCENDO, LEGITTIMANDO E GIUSTIFICANDO LE SOSPENSIONI DEI LAVORI DEL 19 FEBBRAIO, DEL 16 MARZO E DEL 30 SETTEMBRE 2004.

 

IV. La rappresentazione asseverata dello stato delle strutture di sostegno eseguite.

 

Il Collaudatore in corso d’opera con riferimento alla Perizia Tecnica di parte depositata dall’appaltatore il 22 dicembre 2004 (documento n. 72 a pag. 18 della relazione) ha parlato di: “…schematizzazione statica aderente, sì, al progetto ma non a quanto effettivamente realizzato …”; di “…conclusioni sicuramente non attendibili …”; di “…. Schematizzazione della parete effettuata considerandola monolitica, senza di sconnessioni interne, mentre, come noto, tra la parte superiore del muro a sud e quella inferiore, realizzata in un secondo tempo, contrariamente a quanto previsto dagli elaborati progettuali, non esistono le armature di collegamento.”; e infine di “schematizzazione non corretta”.

 

L’ingegner DELAUDE Pierantonio con nota 12 gennaio 2005 prot. n. 3782 (documento n. 73 a pag. 18 della relazione) così scrive : “La relazione tecnica a firma dell’Ing. Bruno Martini contiene alcune affermazioni non rispondenti al vero ed è basata su assunti errati o addirittura falsi e che ne pregiudicano qualsiasi risultato”, spiegando per singoli punti : “L’affermazione che il magrone manchi in un solo tratto è falsa”;  Il Martini sostiene che la rete elettrosaldata ha solo funzione di ripartizione e di collegamento, come del resto anche evidenziato dallo stesso D.L. nell’ordine di servizio n. 5 : tutto ciò è falso perché non è scritto nell’ordine di servizio n. 5 e perché l’armatura in questione è fondamentale …”; “ Il Martini assume uno schema statico non corretto… la struttura calcolata è diversa da quella reale … anche le caratteristiche dei materiali non sono reali..”.

 

Il Responsabile del procedimento ing. TRUCCHI ha così motivato l’invito al Direttore dei lavori a formulare contestazione degli addebiti all’appaltatore ai fini del procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 : “Considerato che la relazione a firma ing. Martini, pervenuta in data 22/12/2004, redatta per conto della Ditta Negro nel tentativo di giustificare le opere eseguite, è in realtà basata su presupposti errati, come evidenziato nella relazione dell’ing. Risso collaudatore in corso d’opera, del 7 gennaio scorso, protocollo 2009 del 12/1/2005”. (Documento n. EE prodotto il 29 aprile 2005 dal C.T.P. di questa difesa).

 

Nella contestazione degli addebiti in data 3 febbraio 2005 (documento n. GG prodotto il 29 aprile 2005 dall’ing. Sacco, C.T.P. della difesa Negro) l’ingegner DELAUDE Pierantonio scrive: “Nel tentativo di giustificare le opere eseguite, l’Impresa ha prodotto la relazione a firma dell’Ing. Bruno Martini che il Collaudatore ha giudicato basata su una schematizzazione non corretta che porta a conclusioni non attendibili”.

 

Il Consulente del Giudice prof. De Martino nel rispondere al quesito n. 4 ha così chiarito, sugli specifici rilievi critici mossi alla Perizia Tecnica di parte:

 

1°. Mancanza del magrone solo in un tratto: imprecisione sintattica ed espressiva, poiché il termine “tratto” può essere inteso come “dado di fondazione” ma anche come “intera fondazione”, cioè estesa oltre l’impronta del dado. Inoltre, date le condizioni del terreno, non era chiaramente visibile quanta parte della fondazione fosse con certezza priva di magrone. Ed ancora: la mancanza del magrone è stata qualificata come carenza esecutiva e ne è stata anche suggerita la riparazione. Infine, la presenza o meno del magrone risulta ininfluente ai fini della modellazione strutturale ed alla verifica statica delle sezioni in c.a., oggetto della relazione (pag. 91 della relazione).

 

2°. Funzione della rete elettrosaldata: il Martini asserisce che questa “ha solo una funzione di ripartizione e di collegamento”: “alla luce delle ridotte sollecitazioni ottenute dal proprio modello tridimensionale, tale asserzione corrisponde al vero”. Tale conclusione è stata dal Consulente riscontrata con i calcoli di progetto (allegato 10.2) a firma dell’Ing. Delaude e la conclusione è stata la medesima: “Pertanto si desume che la rete elettrosaldata non è stata considerata nei calcoli di dimensionamento statico del muro di sostegno, anche in assenza dell’azione di contrasto esercitata dal solaio del palco, e che pertanto l’asserzione del Martini in merito alla relativa funzione corrisponde al vero.” (Pag. 91 della relazione).

 

3°. Sovradimensionamento del progetto: le conclusioni del Martini “sono conseguenza dei risultati di una modellazione più raffinata della struttura” e “si conviene che la differenza di approccio statico (tra il modello Delaude ed il modello Martini: n.d.r.) abbia potuto generare, nella configurazione geometrica considerata, sollecitazioni significativamente inferiori.” (Pag. 92 della relazione).

 

4°. Modellazione strutturale di riferimento: la perizia dell’ing. Martini è stata esplicitamente fatta sulla base del “progetto esecutivo esistente in cantiere e della relazione di calcolo” ignorando l’esistenza di disposizioni difformi di armatura, “giacché il primo documento in cui chiaramente si descrivono gli errori di armatura consiste nella lettera indirizzata in data 15/10/2004 dal Direttore dei Lavori, Ing. Delaude, al R.U.P.” (pag. 93 della relazione).

 

5°. Valutazione dei carichi sismici e quantificazione del coefficiente di struttura: in entrambi i casi il Consulente a ricondotto alla sfera di discrezionalità di un ingegnere strutturista i dati assunti dall’ing. Martini. (Pag. 94 della relazione).

 

In conclusione : QUESTE LE PAROLE DEL CONSULENTE PER RIASSUMERE IL PROPRIO GIUDIZIO SULLE CRITICHE SOLLEVATE NEI RIGUARDI DELLA PERIZIA TECNICA DI PARTE REDATTA DALL’ING. BRUNO MARTINI : “ ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI ESPOSTE, LO SCRIVENTE SOTTOLINEA, SUL PIANO MERAMENTE TECNICO, COME NON SIANO EVIDENZIATE ATTESTAZIONI MANIFESTAMENTE INVERITIERE, NÉ SIANO STATE RIPORTATE CIRCOSTANZE DI FATTO CERTAMENTE NON CONFORMI AL VERO, BENSÌ SIANO DA RILEVARE ALCUNE INESATTEZZE, SULLA CUI RILEVANZA O INTENZIONALITÀ LO SCRIVENTE RIMETTE LA VALUTAZIONE ALL’ILLUSTRISSIMO GIUDICE.”

 

 

 

                  c.    In punto: “costrizione, mediante minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa”.

 

L’ingegner DELAUDE Pierantonio nella segnalazione del 30 novembre 2004 protocollo n. 64206, “girata” dall’Avvocato Civico alla Procura della Repubblica, sintetizza nella frase “O gettiamo così o ce ne andiamo!” (punto n. 5) l’insieme delle condotte tese a costringerlo a consentire la gettata di calcestruzzo sotto parte della fondazione e sulla platea, opere da lui ritenute difformi dal progetto e dal capitolato speciale, col fine di occultare i difetti e le omissioni confermate dal Collaudatore in corso d’opera (punto n. 8) e che saranno riconosciute, almeno in parte, anche dall’Appaltatore nel corso di un sopralluogo avvenuto il 15 novembre 2004 (punto n. 10); condotte alle quali sono riferiti anche i successivi tentativi “di indurre l’Amministrazione ad autorizzare il getto urgente della fondazione”(documenti nn. 25 e 30 a pagg. 12 e 13 della relazione).

 

L’episodio ed il suo seguito sono stati oggetto di copiosa corrispondenza, di ripetute segnalazioni e anche di un’intervista giornalistica sotto il titolo” Gettata di cemento sulle prove”, nella quale il Direttore dei lavori ha ribadito il proprio punto di vista (IL SECOLO XIX - Edizione di Sanremo - 28 gennaio 2005 pagina 23).

 

In particolare il Direttore dei lavori con lettera 15 ottobre 2004 prot. n. 58149 al Comune (documento n. 33 a pag. 13 della relazione) ha specificato che “il getto non è stato autorizzato in data 30/09/04 per i seguenti motivi:

 

-   Mancanza della armatura metallica costituita da rete elettrosaldata …nella parte superiore ed inferiore della fondazione;

 

-   Mancanza del getto di magrone e di opportuni distanziatori che avrebbe causato gli stessi inconvenienti della fondazione già gettata …;

 

-   Riscontro di carenze nell’armatura metallica anche nelle opere gettate intorno alla metà di settembre in quanto mancano le barre d’acciaio necessarie ad evitare lo sfondamento della fondazione da parte degli speroni del muro a valle.

 

I difetti di cui sopra, tuttora rilevabili, …sono tali da paventare la rovina dell’opera e pertanto “gravi” anche alla luce dell’art. 18 del Capitolato Generale e delle altre problematiche di rilevanza penale e non, emerse nelle varie riunioni a cui mi ha accennato il Collaudatore in corso d’opera.”

 

Qualche giorno dopo il Collaudatore in corso d’opera rassegnava al Comune una “Comunicazione riservata” - datata 21 ottobre 2004 prot. n. 58975 - (documento n. 36 a pag. 13 della relazione) in adempimento del mandato ricevuto di effettuare “una valutazione tecnica riguardo la correttezza delle lavorazioni fin qui eseguite e la relativa possibilità di immediata ripresa dei getti” nella quale confermava i primi due difetti (mancanza del magrone e della rete elettrosaldata) mentre relativamente al terzo (difformità geometriche e mancanza di adeguate armature metalliche in alcuni elementi strutturali fondamentali e sul non corretto dimensionamento degli elementi strutturali) rinviava a successive verifiche poiché “non è stato possibile effettuare alcuna verifica per mancanza di tempo e di adeguata documentazione di supporto”.

 

Queste le conclusioni del Collaudatore: “Si ritiene che il getto della platea non possa essere eseguito nelle attuali condizioni e che le lavorazioni in cantiere potranno riprendere unicamente dopo che saranno state effettuate le seguenti operazioni:

 

                             1. Verifica della presenza di adeguata armatura nei punti evidenziati dal Direttore dei lavori mediante diagnosi non distruttive oppure mediante carotaggi o fori;

 

                             2. Individuazione, da parte del progettista delle strutture, di idonei accorgimento e/o nuove lavorazioni necessarie al fine di eliminare problemi derivanti dalla sopra citata ipotizzata carenza di armature;

 

                             3. Pulitura e successivo conglobamento delle armature poggianti sul terreno con malta cementizia fluida adeguatamente addittivata;

 

                             4. Posa in opera, per quanto possibile, della rete superiore e inferiore della platea.”

 

 

 

Pertanto, l’ingegner DELAUDE Pierantonio con ordine di servizio n. 4 in data 5 novembre 2004 ordinava per il 15 novembre 2004 in contraddittorio con l’appaltatore la verifica della presenza:

 

o   Della prescritta rete elettrosaldata;

 

o   Della armatura a mensola “di cui peraltro è già stata rilevata l’assenza nel sopralluogo con l’ing. Stefano Negro”;

 

o   Di adeguato copriferro;

 

Con il seguente avvertimento: “Resta inteso inoltre che, nel caso in cui l’appaltatore riconoscesse i vizi o parte di essi, si eviterebbero le prove, in tutto o in parte, e le conseguenti spese, passando più rapidamente alle decisioni connesse.”

 

 

 

Come risulta dal verbale redatto in occasione del sopralluogo suddetto e depositato in Comune il giorno 16 novembre 2004, l’Appaltatore ha nuovamente riconosciuto sia la mancanza del magrone, già da lui dichiarata il 30 settembre 2004 (documento n. 23 a pag. 12 della relazione) e sia della rete elettrosaldata, già da lui dichiarata il 9 novembre 2004 (documento n. S prodotto il 29 aprile 20045 dal C.T.P. di questa Difesa), mentre per l’armatura a mensola il riconoscimento era già avvenuto in contraddittorio con l’ingegnere Stefano Negro che aveva concordato con il Direttore dei lavori una soluzione alternativa, poi realizzata; l’appaltatore, di conseguenza, ha dichiarato in sede di sopralluogo che non era necessario eseguire le prove avendo ammesso i vizi.

 

Il Consulente nella sua relazione (pagg. 107 e 108) dopo aver ricordato che il Comitato Paritetico per la Sicurezza a seguito dei sopralluoghi effettuati il 10 settembre ed il 27 settembre 2004 aveva già prescritto che i piani per la sicurezza fossero integrati ed aggiornati per “renderli documenti tali da divenire strumenti operativi, per coordinare in modo idoneo il proseguimento delle fasi di lavoro”, dichiara di condividere tale giudizio e conclude come, alla data del 30 settembre 2004 cui è ferma l’attività di cantiere da lui esaminata,  per la prosecuzione delle lavorazioni programmate in condizioni di sicurezza, sia necessario adeguare i contenuti del piano ….. In modo che anche l’Impresa possa adeguare conseguentemente il proprio P.O.S.”

 

In conclusione :  ALLA BASE DELL’ ”AUT - AUT  DELL’IMPRESA IL CONSULENTE HA  ESPLICITAMENTE INDICATO L’IMPOSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE I LAVORI PER MOTIVI DI SICUREZZA E NON PER DIFFORMITÀ E DIFETTI DI COSTRUZIONE DI MODESTA ENTITÀ E DI VALORE IRRISORIO, TUTTI AGEVOLMENTE RIPARABILI, ED HA IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO CHE IL COMPLETAMENTO DEL GETTO NON AVREBBE OCCULTATO ALCUNCHÉ DI ILLECITO, AVENDO L’APPALTATORE SOSPESO   OGNI ATTIVITÀ IN ATTESA DELLE ISTRUZIONI RICHIESTE AL DIRETTORE DEI LAVORI ANCHE SULLE RIPARAZIONI IMMEDIATAMENTE OFFERTE.

 

L’inconsistenza e la palese infondatezza degli addebiti a carico degli imputati è stata riconosciuta con l’archiviazione del procedimento penale disposta dal GIP del Tribunale di Sanremo il 21 settembre 2007.

 

Essa però ha avuto pesanti riflessi economici e di immagine per l’Appaltatore che ha avviato una causa civile per risoluzione del contratto e risarcimento ma soprattutto ha provocato grave danno al Comune di Sanremo sotto il profilo del mancato utilizzo di una infrastruttura pubblica di rilevante valore turistico e culturale, danno che dopo 15 anni tuttora perdura.