Simone Baggioli ha messo il dito sulla piaga del Cimitero Monumentale della Foce e subito si è scatenato il battibecco sulle colpe dell’inammissibile degrado.

 

A costo di farmi dare del rimbambito per la quarta volta dopo le faccende di Menozzi, Sindoni e dello scolmatore copio e incollo il mio testamento “politico” del 1993 sul Cimitero Monumentale dopo che la trimurti Malpica-Mancino-Scalfaro aveva sciolto il Consiglio comunale “per illegalità diffusa” e spalancato le porte anche a Sanremo alla nuova classe politica della Seconda Repubblica.

 

 

 

 

 

SISTEMAZIONE CIMITERO MONUMENTALE DELLA FOCE

 

 

 

Il 1° febbraio 2000 ho dedicato una riflessione a questo Cimitero, caro a tutti i “Sanremaschi” e purtroppo da allora nulla si è mosso, ad eccezione della demolizione e ricostruzione del muro di cinta lato nord, effettuata più per soddisfare le esigenze della viabilità esterna che non per quelle di avviare la ricomposizione dell’antico “Camposanto”.

 

Ripropongo ora quegli appunti aggiornati, perché leggendoli qualcuno potrebbe vergognarsi o qualcun altro potrebbe avere uno scatto di orgoglio e decidersi a smuovere qualcosa. 

 

 1.     Gli antefatti storici 

 

La cronologia di questa “Questione aperta” è scandita davvero da tempi biblici ed è bene ripercorrerla fin dalle origini.

 

 Tralasciando l'aneddotica e la cronaca d'epoca, la storia del cimitero Foce inizia il 6 giugno 1838, quando il Sindaco Siro Andrea Carli e l'Amministrazione da lui retta chiudono una lunga ed aspra diatriba esplosa a margine di una epidemia di cholera asiatico e decidono di radiare l'antico cimitero del Vallotto, risalente al 1775 e sito in argine destro ed alla foce del torrente San Romolo, e di attivarne uno nuovo in località "Villa Matutia" tra i torrenti Foce e San Bernardo.

 

Inizialmente l'area è di metri quadrati 4.050 (un quadrilatero di metri 90 x 45), corrispondente alla parte centrale e sud del cimitero attuale, cioè a quella circostante la Chiesa, e l'ingresso è sul lato di nord-est.

 

Da allora e fino al 1916 si succedono numerosi ampliamenti che portano la superficie del cimitero agli attuali 20 mila metri quadrati.

 

 Già trent’anni dopo la sua inaugurazione - nell’aprile del 1868 -  vi sarà il primo ampliamento di 4.000 metri quadrati verso ponente, a seguito dell’approvazione da parte del Prefetto di Porto Maurizio di un progetto dell’architetto Ammirati relativo alla costruzione di un campo riservato agli acattolici.

 

 Tra il 1977 e il 1882 seguirà un secondo ampliamento sempre in direzione di ponente e la relativa area di circa 2500 metri quadrati sarà destinata in parte ai cattolici ed in parte agli acattolici.

 

In quel periodo, esattamente nel 1886, il presidente della “Società di cremazione dei cadaveri” Giobatta Rubino acquistava dai fratelli Semiglia, al prezzo di 4 lire al metro, un’area di 140 metri quadrati, sempre sul lato di ponente, da destinare alla costruzione dell’Ara crematoria.  

 

Col terzo ampliamento, progettato nel settembre 1889 dal tecnico comunale ingegner Semiglia, l’espansione verso ponente si arresta avendo raggiunto la sponda sinistra del torrente San Bernardo.

 

 L’anno successivo un altro tecnico comunale, l’ingegner Giorgio Lamborizio, firmerà il progetto generale e definitivo del cimitero, la cui impronta coincide con quella attuale, e sulla sua base avverrà qualche anno dopo il quarto ampliamento, questa volta nella direzione opposta, cioè verso levante nella zona sud-est.

 

 Da quel momento e fino al progetto definitivo del 1916, lo sviluppo dell'impianto seguirà l’impostazione architettonica e funzionale elaborata dall’ingegner Lamborizio, la cui attuazione dopo di allora è stata invece parzialmente abbandonata per ragioni finanziarie e stravolta da numerose superfetazioni imposte da necessità contingenti.

 

 Col quinto ampliamento di 3.418 metri quadrati, di cui 2.343 destinati ai cattolici e 1.075 agli acattolici, avvenuto nel 1895, il cimitero torna ad allargarsi sul fronte di ponente, risalendo verso nord la sponda del torrente San Bernardo ed avvicinandosi alla strada provinciale.

 

 Il sesto ampliamento recepisce la convenzione a rogito notaio Zunino stipulata nel gennaio 1906 tra il sindaco Mombello e la contessa Giuseppina Roverizio di Roccasterone vedova Marsaglia, per la sistemazione dell’entrata principale e la costruzione della tomba Marsaglia di 80 metri quadrati e il collegamento del cimitero alla strada provinciale attraverso una strada larga 10 metri che il Comune avrebbe dovuto costruire col contributo di 10.000 lire offerto dalla nobildonna e su aree da lei gratuitamente cedute.

 

In realtà sappiamo che su qui terreni il Comune ha costruito, nel secondo dopoguerra, un capannone adibito a laboratorio e segheria, per poi concederlo alla Parrocchia di San Rocco che vi ha eretto la nuova chiesa parrocchiale abbandonando la chiesetta di salita alla Colla.

 

Il settimo ed ultimo ampliamento interesserà 2.250 metri quadrati ed avverrà nel 1920 a firma dell’ingegner Lamborizio che nel 1916 aveva progettato la sistemazione definitiva dell’impianto cimiteriale.

 

Complessivamente nel suo periodo d’uso nel cimitero della Foce sono state raccolte le salme di 40.000 persone, tra “sanremaschi”, sanremesi e ospiti, connazionali e stranieri.

 

La gestione del cimitero rispecchia nelle varie epoche la società del tempo e riguarda proprio il secolo (1840-1949) che ha visto Sanremo trasformarsi da comunità di agricoltori e marinai in stazione turistica e centro culturale di fama internazionale fino alle soglie del secondo dopoguerra che per un verso ne avrebbe esaltato le molte potenzialità di carattere economico e che, per l'altro verso avrebbe però mortificato tanti valori del passato e reciso antiche radici.

 

 

 

La situazione della Pigna, della funivia un tempo "più lunga del mondo", del campo ippico, del tiro a volo, di molti grandi alberghi e ville in stile eclettico e liberty, dei tanti parchi, ma soprattutto del cimitero Foce testimoniano questa scelta culturale di voltare le spalle ad un passato prestigioso alla ricerca di una immagine nuova sul modello di noti centri turistici e balneari di massa.

 

 E' così che il Consiglio Comunale di Sanremo il 21 maggio 1949 con atto n. 49, successivamente approvato dalla Prefettura di Imperia sentito il parere del Consiglio Provinciale di Sanità ai sensi dell'articolo 74 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, ha deliberato la soppressione del cimitero Foce.

 

 La decisione ha comportato il divieto di ulteriori inumazioni e la temporanea autorizzazione per i concessionari decaduti a tumulare ancora nelle sepolture private le salme dei loro congiunti, in attesa della applicazione generalizzata dell'articolo 76 del medesimo R.D. n. 1880/1942 che ai concessionari decaduti riconosceva unicamente il diritto ad ottenere un posto corrispondente in superficie a quello che avevano in precedenza nel Cimitero soppresso.

 

La concessione nel nuovo Cimitero si intendeva a titolo gratuito per il tempo che ancora mancava alla scadenza della concessione oppure in perpetuità, ed anche il trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo Cimitero avveniva gratuitamente.

 

Relativamente al materiale dei monumenti ed ai segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei Cimiteri soppressi l'articolo 77 del  R.D. n. 1880/1942 stabiliva che restassero di proprietà dei Concessionari decaduti, che potevano trasferirli nel nuovo Cimitero, a meno che essi rinunciassero  al loro diritto, nel qual caso i materiali sarebbero passati in proprietà del Comune.

 

 Quanto alla destinazione del terreno ad altro uso, l'articolo 75 del Regolamento del 1942, vigente all’epoca, stabiliva che prima che ciò potesse avvenire dovevano trascorre 15 anni dall'ultima inumazione in terra.

 

 Dovevano trascorrere, invece, 16 anni dalla formale soppressione del cimitero prima che la Giunta Municipale, con atto n. 2590 dell'8 novembre 1965, incaricasse i competenti uffici di notificare inviti-diffida ai concessionari di tombe in stato di abbandono ed a quelli di nazionalità straniera.

 

 Due anni dopo, con atto n. 884 del 1° aprile 1967, la Giunta determinava i criteri di massima per l'esercizio, da parte dei concessionari decaduti del soppresso Cimitero Foce, del diritto loro riconosciuto nel nuovo Cimitero dell'Armea dal sopra citato articolo 76 del R.D. n. 1880/1942.

 

Per arrestare il ventennale degrado figlio dell’inerzia burocratica, la Giunta, con atto n. 1493 del 29 maggio 1969, fu costretta a vietare ogni tumulazione provvisoria fino ad allora consentita in attesa di poter dare concreta attuazione alla procedura di cui all'articolo 76 del R.D. n. 1880/1942.

 

 Con il medesimo provvedimento la Giunta decise, inoltre, di rendere di pubblica ragione tramite la stampa locale e l'affissione di manifesti l'avvenuta decadenza delle concessioni con invito ai Concessionari che non l’avessero già fatto nei vent’anni precedenti a richiedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione degli avvisi, un posto corrispondente nel nuovo Cimitero.

 

 Seguivano altri 11 anni di progressivo abbandono, dopo di che la grande svolta, alla quale, come presidente della Commissione consiliare per i problemi cimiteriali, ho dato personalmente un piccolo contributo.

 

 La data storica è quella del 22 aprile 1980, quando con atto n. 75 il Consiglio Comunale ha stabilito che il Cimitero soppresso fosse eretto in Cimitero Monumentale, per conservare la memoria di istituzioni, famiglie e uomini che bene abbiano meritato dalla Città di Sanremo e per custodirvi opere artistiche o di particolare valore culturale o storico.

 

 La decisione è stata presa in sede di approvazione del nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria che recepiva la disciplina innovativa introdotta a livello statale dal D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 ed è contenuta nell’articolo 71.

 

 Purtroppo, trascorreranno altri dieci anni da quella storica decisione prima che la Giunta, con deliberazione n. 1165 del 17 maggio 1990, dettasse gli adempimenti giuridico-amministrativi necessari alla sua attuazione pratica ed ulteriori altri tre anni per vedere confermato ed ampliato il testo dell'articolo 71 citato, (ora diventato articolo 95 nel nuovo Regolamento), quando il 25 agosto 1993 con deliberazione n. 677 il Commissario Prefettizio approvava il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria adeguandolo alla nuova normativa che era stata introdotta a livello nazionale dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

 

 Dopo di che, il nulla dell’era “Bottini”, sanremasco doc, fedele discendente di quei sanremaschi doc che nel 1949 avevano deliberato di prendere a picconate l’antico cimitero dei loro avi.

 

 2.              Premessa giuridico-amministrativa.

 

 Dal 1838 ad oggi la disciplina cimiteriale ha subito una profonda evoluzione, passando dalla legislazione preunitaria del Regno di Sardegna, risalente al 1777, fatta applicare fino alla unità d'Italia dal Regio Senato di Nizza e dopo di allora dalla Prefettura di Porto Maurizio, da cui Sanremo dipendeva, alla Legge 22 dicembre 1888 n. 5894 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, al primo Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Regio Decreto 25 luglio 1892 n. 448, al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 contenente il Testo unico delle leggi sanitarie, a tre successivi Regolamenti di Polizia Mortuaria, rispettivamente approvati con Regio Decreto 21 dicembre 1942 n. 1880, con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 e con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

 

 L'aspetto più importante di questa evoluzione legislativa è l'abolizione, a partire dal 10 febbraio 1976 e per il futuro, della perpetuità dello "jus sepulcri" il cui permanere nel nostro ordinamento giuridico era una vera e propria contraddizione in termini rispetto al regime della concessione amministrativa, per sua natura sempre revocabile per ragioni generali di pubblico interesse.

 

 Ancora il Regolamento di Polizia Mortuaria del 1942 disponeva, all'articolo 70 : "Le concessioni anzidette (podestarili per sepolture private - N.d.r.) si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato, e perpetue. Queste ultime si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente art. 76", che, come già è stato detto,  riconosceva agli "enti ed alle persone fisiche, concessionari di posti per sepolture private......... il diritto ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero."

 

 Con l'articolo 93 del successivo Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, le concessioni future possono essere soltanto a tempo determinato e per un termine massimo di 99 anni : "Le concessioni previste dall'articolo 91 ("a privati e ad enti dell'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività") rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

 

 Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto dal seguente articolo 99".

 

Ma è proprio l'articolo 99 ora citato che contiene la novità dell'allineamento a 99 anni delle antiche concessioni perpetue in caso di soppressione di cimitero, confermando a favore dei loro titolari il diritto ad un posto equivalente, però o "per il tempo residuo secondo l'originaria concessione" oppure "per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta".

 

Sostanzialmente immutata nel tempo è, invece, la disciplina della soppressione del cimitero e l'articolo 74 del Regolamento di Polizia Mortuaria del 1942 si trova riprodotto alla lettera nell'articolo 97 di quello del 1975 e nell'articolo 96 di quello del 1990 ora vigente.

 

 Da quanto precede discende il seguente status giuridico-amministrativo del Cimitero Foce:

 

a.     Dal 1949 è soppresso e da allora non è più stata fatta alcuna inumazione in terra

 

b.     L’erezione a Cimitero Monumentale non ne ha revocato la soppressione, ma ha definito la sua successiva destinazione che conferma la natura di bene del demanio pubblico in forza dell'articolo 824, secondo comma, del Codice Civile ("Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.")

 

c.      il recupero del Cimitero soppresso e la sua utilizzazione solo per tumulazioni e con le finalità  indicate dall'articolo 71 del precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria e  dall'articolo 95 di quello ora vigente, rispettano sia l'articolo 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 - Testo Unico delle leggi sanitarie- ("Ogni Comune deve avere almeno un cimitero a  sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria") e sia l'articolo 49 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 - Regolamento di Polizia Mortuaria - ( "A norma dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione") poichè il Comune di Sanremo già dispone nel Cimitero dell'Armea ed in vari Cimiteri frazionali dei campi di inumazione previsti come obbligatori dalla legge.

 

d.     Anche se "tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero", come dispone l'articolo 92, secondo comma, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, i successivi articoli 98 e 99 riconoscono ai concessionari alcuni fondamentali diritti, a tutela dei quali occorre che il Comune dia corso a precisi adempimenti giuridico-amministrativi.

 

 3.             Premessa tecnica (urbanistica, edilizia, architettonica, naturalistica e ambientale)

 

 Un mese dopo l'approvazione dell'articolo 71 del precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria che destina il soppresso Cimitero Foce a Cimitero Monumentale è entrato in vigore il nuovo Piano Regolatore Generale che individua la zona  "f /15", di oltre 30 mila metri quadrati di superficie, con destinazione a servizi di zona, della quale il Cimitero Monumentale con i suoi 20 mila metri quadrati di estensione impegna i due terzi.

 

 Su incarico del Comune, la ricomposizione urbanistica della zona è stata progettata come piano particolareggiato dall'ingegner Roberto Nicoletti, che, oltre alla razionalizzazione della viabilità, ha previsto quattro settori di intervento, due dei quali interessanti direttamente il Cimitero Monumentale, il primo come intervento pubblico di recupero e restauro conservativo della parte edilizia dei manufatti, delle infrastrutture pubbliche e dell'imponente alberatura esistenti nel Cimitero ed il secondo per consentire l'acquisizione di volumi e di aree atti a dotare il Cimitero Monumentale delle indispensabili strutture di servizio.

 

 Gli elaborati tecnici non hanno potuto essere approvati dal Comune nella forma del Piano Particolareggiato perchè non rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dall'articolo 3 della Legge regionale 8 luglio 1987 n. 24.

 

 Tuttavia, potendosi ugualmente intervenire sulla base di un progetto edilizio di recupero e restauro conservativo, il Comune ne ha affidato la stesura al medesimo professionista, in equipe con esperti nelle diverse discipline dell'edilizia cimiteriale, della geologia, della botanica e dei beni artistici, storici, architettonici e culturali.

 

 Anche in questo caso l'incarico ha potuto essere svolto solo parzialmente, perchè si rendeva necessario conoscere prima lo stato di fatto, come condizione per ogni successiva progettazione puntuale.

 

 Comunque, indipendentemente dalle vicende tecnico-urbanistiche di queste progettazioni, il Comune di Sanremo dispone di una quantità di informazioni storiche, cartografiche, archivistico-documentali ed inventariali di fondamentale importanza per gli ulteriori sviluppi dell'iniziativa.

 

 Un incarico più propriamente edilizio è stato quindi conferito all'architetto Silvano Toffolutti, poi affiancato dall'ing. Ausonio, limitatamente al restauro delle arcate sud-est ed i relativi elaborati tecnici, puntualmente consegnati, sono ancora inutilizzati perchè è rimasta fino ad oggi irrisolta la pregiudiziale relativa agli adempimenti giuridico-amministrativi di cui in precedenza si è detto. 

 

 Dal punto di vista architettonico ed ambientale, molto importante perché dei 20.000 metri quadrati complessivi ben 10.000, cioè la metà, è occupata da monumenti funerari, nessun particolare vincolo riguarda il Cimitero Foce, mentre è probabile l'applicabilità ad esso della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 - Tutela delle cose di interesse artistico o storico- , trattandosi di bene di proprietà pubblica e di età superiore ai 50 anni.

 

 Infine, anche gli aspetti naturalistico-ambientali sono stati ampiamente considerati nella verifica dello stato di fatto, con speciale riferimento alla imponente vegetazione, costituita esclusivamente da cipressi (“Cupressus sempervirens”) in numero di 383 piante, quasi tutte infestate da parassiti crittogami (“Coryneum cardinale”) e da insetti silofagi (“Phloeosinus aubei”) al punto da rendere indispensabile l’abbattimento di ben 72 di esse e la potatura e disinfestazione di altre 285.

 

 

 

 4.               Premessa economico-finanziaria 

 

 In assenza di un piano di recupero generale e di un progetto edilizio definitivo, suddiviso in stralci esecutivi, è impossibile qualsiasi previsione di spesa e di copertura finanziaria della medesima.

 

 Dal punto di vista economico si può tuttavia partire da una prima considerazione basilare:  

 

ü Se, si prevede un recupero "funzionale" del Cimitero, cioè aperto ad una domanda sia pure selettiva e adeguatamente filtrata, l'intero intervento si autofinanzia, incluso l'accantonamento di fondi per personalità ed enti meritevoli di memoria ma privi di risorse. Dal punto di vista giuridico-amministrativo la fattibilità di questa ipotesi è consentita dall'articolo 95, terzo comma, lettera a), del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

 

ü Se, invece, si prevede una "imbalsamazione" dell'esistente che lasci incompiuto il grande progetto architettonico dell'ingegner Giorgio Lamborizio e che si limiti alla straordinaria manutenzione ed alla rimozione di superfetazioni pericolanti, cioè che non crei alcuna possibilità di realizzare nuove costruzioni da mettere a disposizione di privati concessionari, non solo l'intervento non potrà autofinanziarsi ma, al contrario, assorbirà un volume elevatissimo di risorse. 

 

Una seconda considerazione riguarda un aspetto apparentemente marginale ma in realtà molto importante : qualsiasi intervento di recupero comporterebbe comunque la necessità di applicare la norma, risalente all'articolo 55 del Regolamento del 1942, che vieta "sovrapporre un feretro all'altro" e che impone che "ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra", norma ripresa testualmente nell'articolo 76 sia del Regolamento nazionale del 1975 e sia di quello del 1990 e dalla normativa comunale che ha recepito quest'ultimo (articolo 48, comma terzo, del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria).

 

Sono molte, infatti, le tumulazioni di feretri sovrapposti, soprattutto nelle tombe "a pozzo" ma anche in numerose arcate, e la loro regolarizzazione comporta lavori edilizi che vanno ben al di là del restauro e risanamento conservativo, con ingenti oneri finanziari.

 

Occorre aggiungere, a questo proposito, che il divieto di sovrapposizione dei feretri non è l’unica norma tecnica da rispettare ai fini dell'agibilità delle nuove tumulazioni, ma che opera in materia con disposizioni molto dettagliate lo specifico Regolamento comunale per le nuove costruzioni funebri da eseguirsi da privati nei Cimiteri comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 23 dicembre 1991.

 

 Il dilemma non è mai stato sciolto ed entrambe le possibilità rimangono aperte perché le direttive finora impartite dall’Amministrazione Comunale riguardano esclusivamente la fase preparatoria.

 

 5.             Criteri generali dell'intervento

 

 Dal punto di vista giuridico-amministrativo, i criteri generali e le procedure da seguire in vista dell’intervento di recupero e di erezione a Cimitero Monumentale sono stati definiti quattordici anni fa dalla Giunta Municipale con la deliberazione n. 1165 del 17 maggio 1990:

 

a)     Nessun resto mortale sarà allontanato dal Cimitero Foce, salvo che ne facciano precisa richiesta gli aventi diritto

 

b)    Tutti i precedenti concessionari saranno dichiarati decaduti e ad ognuno di essi sarà offerta una delle seguenti tre possibilità:

 

o  Ottenere un posto corrispondente nel nuovo Cimitero dell'Armea con trasporto gratuito delle spoglie;

 

o  Ottenere per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, la concessione gratuita nel Cimitero Monumentale della Foce della stessa sepoltura privata nella quale, alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, erano ancora tumulate salme, a condizione, però, di procedere all'adeguamento igienico-sanitario delle tombe e di accettare, ove reso necessario dal Piano di Recupero, la costituzione di un condominio forzoso tra sepolture ai fini dell'effettuazione delle manutenzioni straordinarie ed ordinarie delle parti comuni nonchè della esecuzione di interventi di arredo cimiteriale

 

o  Ottenere, a cura e spese del Comune, la riduzione e la raccolta dei resti mortali in una cassetta-ossario contenente cognome e nome del defunto, la data della morte e l’indicazione della sepoltura ove la salma in precedenza era collocata e quindi la collocazione in celletta individuale.

 

c)     Nessuna azione o decisione sarà intrapresa senza prima averla notificata, ove possibile, direttamente e personalmente agli interessati e solo in caso di loro accertata e comprovata inesistenza o irreperibilità, mediante avvisi pubblici nelle forme di legge e sempre con assegnazione di un termine entro il quale provvedere, in nessun caso inferiore a tre mesi dalla data della notificazione o dell'avviso

 

d)    Solo quando gli interessati non abbiano deciso nei termini loro assegnati ovvero in caso di loro comprovata inesistenza o irreperibilità sarà il Comune a decidere sulla base delle finalità contenute nell'articolo 71 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

 

e)     L'assegnazione di nuove concessioni a persone o istituzioni che non erano già concessionari e che ne abbiano fatto richiesta avrà luogo nell'identico rispetto delle finalità contenute nell'articolo 71 del Regolamento di Polizia Mortuaria e di ulteriori criteri di selezione stabiliti dal Comune sentita la speciale Commissione tecnico-giuridico-storica, e limitatamente alle residue disponibilità di sepolture conseguenti alla progressiva attuazione dei diversi comparti e stralci nei quali si suddivide il Piano di Recupero.

 

 Secondo la delibera della Giunta n. 1165 del 17 maggio 1990, aggiornata al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ad essa sopravvenuto, l’attuazione giuridico-amministrativa di questi criteri generali, volti a retrocedere in capo al Comune il Demanio Cimiteriale a suo tempo concesso ai privati nel soppresso Cimitero Foce quindi a consentire su di esso i necessari interventi di recupero, ha inizio con i seguenti adempimenti burocratici:

 

1)     Rinnovo della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, da effettuarsi mediante diretta e personale notificazione agli interessati, preceduta ed eventualmente sostituita ed integrata da pubblici avvisi nelle forme di legge, con contestuale assegnazione del termine di un anno ai Concessionari decaduti di sepolture private, nelle quali alla data di entrata in vigore del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria erano ancora tumulate salme di familiari, per chiedere -a titolo gratuito per il tempo residuo a loro spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta ed a titolo oneroso qualora il periodo di validità di tale concessione sia già scaduto :

 

ü La concessione nel Cimitero Foce della stessa sepoltura privata nella quale, a tale data, erano ancora tumulate salme di familiari, ovvero di altra sepoltura equivalente o di maggior pregio o ampiezza, in questo secondo caso con conguaglio a titolo oneroso, a condizione, però, in entrambi i casi, di impegnarsi a contribuire finanziariamente alla effettuazione degli interventi di adeguamento igienico-sanitario delle tombe, ove necessario per legge, e ad accettare, se imposta dal Piano di Recupero, la costituzione di un condominio forzoso tra sepolture ai fini della effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti comuni nonchè della esecuzione di interventi di arredo cimiteriale

 

ü Oppure la concessione di un posto corrispondente nel Cimitero dell'Armea con trasporto gratuito delle spoglie 

 

 

 

2)     assunzione dei provvedimenti amministrativi necessari a determinare le condizioni giuridiche, tecniche e finanziarie per addivenire, relativamente ai resti delle tumulazioni per le quali non abbia avuto luogo la richiesta di nuova concessione, sia per carenza di interesse e sia per inesistenza o per irreperibilità degli interessati, alla loro raccolta in una cassetta-ossario contenente l'indicazione del nome e del cognome del defunto, la data della morte e la sepoltura ove prima erano stati collocati i resti ed alla tumulazione a cura e spese del Comune in una celletta individuale, ferma restando la facoltà di quest'ultimo, sentita la speciale Commissione storico-giuridico-artistica appositamente costituita, di conservare l'originaria sepoltura privata assumendo a proprio carico il relativo onere per ragioni di pubblico interesse ovvero di disporre una particolare sistemazione della cassetta-ossario, in relazione alle finalità poste a base della erezione a Cimitero Monumentale

 

3)     diffida, a termini dell'articolo 99 del D.P.R. n. 285/1990, ai Concessionari decaduti che non si siano avvalsi della facoltà di rinnovare la concessione a trasferire il materiale dei monumenti ed i segni funebri di loro proprietà posti sulle sepolture private, con assegnazione del termine di tre mesi dalla data di notifica per provvedere ed avvertimento che, in caso di rifiuto, i materiali passeranno in proprietà del Comune, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di promuovere il vincolo come bellezza singola o di insieme per determinati manufatti ritenuti di particolare interesse ambientale, artistico, storico o architettonico

 

4)     assegnazione a domanda, e limitatamente alle residue disponibilità di sepolture conseguenti alla progressiva attuazione dei diversi comparti e stralci nei quali si suddivide il Piano di Recupero, di nuove concessioni a persone, famiglie ed istituzioni che mai in precedenza siano stati Concessionari, effettuata nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 71 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e di eventuali ulteriori criteri di selezione stabiliti dal Comune, sentita la speciale Commissione tecnico-giuridico-storica.

 

 Successivamente a questa deliberazione è entrato in vigore il nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato dal Commissario Prefettizio con atto n. 677 del 25 agosto 1993, con alcune innovazioni su questo specifico punto rispetto a quanto stabiliva l'articolo 71 del precedente Regolamento.

 

 Eccole nel dettaglio:

 

ü Abrogazione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 71 che testualmente stabiliva: "Non potranno più essere rilasciate concessioni per costruzione di sepolture private" sostituita nel nuovo Regolamento dalla lettera a) del terzo comma dell'articolo 95 che così recita: "Potranno essere rilasciate nuove concessioni sulle aree su cui insistono tombe retrocesse e su quelle per le quali sia stata adottata la procedura di decadenza per carenza di interesse".

 

ü Introduzione della lettera c) dello stesso terzo comma dell'articolo 95 che così recita: " Per le assegnazioni si osserverà l'ordine di presentazione delle domande."

 

ü Aggiunta dei "collaterali del concessionario su richiesta scritta degli aventi diritto" al numero delle sepolture consentite nelle costruzioni esistenti (lettera b) dello stesso articolo 95).

 

 

 

6.     Il Piano di recupero come progetto preliminare generale

 

Una volta acquisita la disponibilità del Demanio Cimiteriale attraverso gli adempimenti giuridico-amministrativi sopra indicati, il Comune, nella successiva fase del recupero, è tenuto ad applicare le disposizioni della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinata con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101 convertito in legge 2 giugno 1995 n. 216 e successive modificazioni e integrazioni.

 

In particolare, trattandosi di intervento unitario ed organico anche se da attuare con gradualità per la particolare delicatezza della materia mortuaria, è di fondamentale rilievo la progettazione preliminare, così come definita dall'articolo 16, terzo comma, della legge citata.

 

Compito del progetto preliminare, secondo la legge in questione, è definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire.

 

 Il progetto, in questa fase, consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali altre soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonchè in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

 

 A) Soluzione prospettata e valutazione delle altre eventuali soluzioni      possibili.

 

 Ferma restando l'assoluta libertà del Comune nella scelta della soluzione ritenuta più adatta al  problema del recupero del Cimitero Foce, va ribadito quanto considerato in precedenza nella premessa economico-finanziaria a proposito delle caratteristiche "funzionali" che si intende dare all'opera pubblica e delle due sole soluzioni possibili, cioè quella che consente l'edificazione di nuove tombe oggetto di offerta selettiva rispettosa dei criteri enunciati nell'articolo 95 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e quella contrapposta del risanamento igienico, del restauro conservativo e del consolidamento statico dell'esistente con minima disponibilità di tombe da offrire ai potenziali concessionari.

 

Va da sè che solo la prima delle due soluzioni contrapposte merita approfondimento, perché esorbita dalla straordinaria manutenzione e porta ad un organismo architettonico nuovo ed in gran parte diverso da quello preesistente, mentre con la seconda soluzione si realizzano gli interventi di ripristino funzionale ed estetico comuni a tutto il patrimonio immobiliare pubblico senza riorganizzarne le caratteristiche e la fruizione.

 

 Punti nodali della soluzione prospettata sono:

 

1)     La realizzazione di arcate, lungo l'intero perimetro cimiteriale, secondo i tipi disegnati dal Lamborizio per le tumulazioni "privilegiate" con utilizzazione, sul sottostante "telaio" in c.a. e per la parte non interrata, dei materiali e delle tecniche degli antichi maestri muratori ( si veda : Claudio Montagni, Costruire in Liguria, SAGEP Editrice, Genova, 1990 )

 

2)     La riorganizzazione degli insediamenti funerari e cimiteriali intorno ai seguenti poli:

 

              * Tomba Marsaglia

 

              * Cappella Cattolica

 

              * Ossario ex Crematorio

 

              * Tempietto acattolici

 

3)     La creazione di distinti settori sulla base della nazionalità (inglesi, russi eccetera), della religione (israeliti, ortodossi, eccetera) e dell'appartenenza (caduti in guerra, massoni, cittadini e amministratori benemeriti e onorari, ordini religiosi e militari, eccetera).

 

4)      La riduzione delle tipologie insediative alle seguenti:

 

A.     Tombe ad arcata

 

B.     Loculi realizzati in sotterraneo nei precedenti campi in inumazione

 

C.      Cellette-ossario anch'esse realizzate in sotterraneo.

 

D.     Urne cinerarie collocate nelle tombe ad arcata o nell'ossario o nel “mementorium”, con abolizione delle tombe in inumazione superstiti e dei tumuli "a pozzo"

 

 

 

5)     Il risanamento della vegetazione esistente e la creazione negli ex-campi ad inumazione di un ambiente vegetale di flora spontanea ligure (si veda: Nicolini e Moreschi, Fiori di Liguria, SIAG Editrice, Genova, 1982) sul modello botanico del "rural cemetery" anglo-sassone, secondo il piano di interventi previsto da piano particolareggiato Nicoletti.

 

 La realizzazione di questo progetto preliminare generale comporta l'adozione di determinate misure tecniche, rese indispensabili sia  dalla specificità della materia mortuaria e sia dalla situazione contingente dell'ex-Cimitero Foce dopo 55 anni dalla sua soppressione :

 

1)     Il consolidamento statico del terreno lungo l’intero perimetro

 

2)     L’acquisizione e l'installazione di loculi e di cellette-ossario di transito, secondo la tipologia prefabbricata e mobile, utilizzabili per analoghi interventi anche negli altri Cimiteri cittadini

 

3)     L’apertura del cantiere-deposito materiali e attrezzi all'esterno del perimetro cimiteriale

 

4)     L’apertura, nelle immediate adiacenze del Cimitero, degli uffici tecnici (per la Direzione Lavori, Collaudo materiali e Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale) e di quelli amministrativi (Responsabile del Procedimento, Commissione tecnico-giuridico-storica)

 

5)     L’apertura, all'interno del perimetro cimiteriale, del laboratorio per il restauro degli arredi funerari e del relativo deposito di transito

 

 I profili ambientali della soluzione prospettata riguardano essenzialmente l'armonico inserimento del Cimitero Monumentale nel contesto d'ambito e la sua compatibilità ecologica, soprattutto con riferimento all'esercizio del forno crematorio. 

 

 Dal primo punto di vista, l'ambito organico di insieme nel quale si inserisce il Cimitero della Foce riguarda nel vecchio P.R.G. le due ex-zone urbanistiche di completamento Bc2 e Bc3 e due zone litoranee L3 e L4.

 

 Sono essenzialmente queste ultime due zone del litorale quelle maggiormente interessate dalla verifica di compatibilità ambientale, sotto il profilo degli insediamenti previsti sul rilevato di Pian di Poma e della strada a mare che sarà realizzata sul sedime ferroviario dismesso.

 

 Il modello più prossimo al quale ispirarsi è quello del Cimitero "du Chateau" che sovrasta il Centro Storico di Nizza, caratterizzato dal ridotto impatto delle mura perimetrali e dalla fusione tra il modello "monumentale" (come quello parigino del Père-Lachaise o quello genovese di Staglieno) e il modello "rurale" (come quello americano di Mount Auburn nel Massachusetts), anche se con prevalenza del primo.

 

 Il "prospetto sud", attualmente sfornito di significatività estetica, trovandosi in aderenza alla linea ferroviaria, acquisterà con la strada litoranea una ben diversa valenza, al punto da rendere necessaria una soluzione alternativa dell'ingresso principale, specularmente opposta a quella attuale, che è stata creata a seguito della convenzione per l'edificazione della tomba Marsaglia.

 

Dal secondo punto di vista, e tralasciando le dispute a favore e contro la pratica della cremazione ormai superate dalla legislazione di sostegno per contenere l'espansione incontrollata dei campi in inumazione, occorre premettere che il crematorio ha già funzionato per alcuni decenni ed è stato smantellato esclusivamente per ragioni diverse da quelle ambientali.

 

 Ma il rilievo decisivo a favore del ripristino riguarda le caratteristiche tecnologiche degli impianti dell'ultima generazione, che ne garantiscono l'assoluta affidabilità non soltanto sotto il profilo della loro igienicità, ma soprattutto sotto quello ecologico ed estetico.

 

 B) Fattibilità amministrativa e tecnica

 

1        – Competenza amministrativa

 

 Il Comune ha titolo a progettare ed eseguire l'intervento di recupero in forza dei seguenti princìpi giuridico-amministrativi:

 

1)     Scadenza e mancato rinnovo di un determinato numero di concessioni

 

2)     Abbandono e mancata manutenzione di un determinato numero di concessioni

 

3)     Dichiarazione di inagibilità di un determinato numero di concessioni non a regime

 

4)     Decadenza di tutte le concessioni a seguito di soppressione del Cimitero Foce

 

5)     Obbligo di fornire ai concessionari non scaduti e per il periodo residuo della loro concessione una superficie equivalente nel nuovo Cimitero Monumentale e di accollarsi l'onere di trasferimento delle spoglie mortali.

 

 I princìpi suddetti garantiscono e delimitano la generale facoltà del Comune di utilizzare i beni del proprio demanio necessario in conformità alla loro destinazione e per finalità di interesse pubblico generale.

 

I presupposti e le condizioni per l'applicazione nel caso concreto del Cimitero Foce dei principi suddetti sono tutti presenti ed incontrovertibili, essendosi da tempo esaurito il  procedimento amministrativo di soppressione, risultando già avviato quello di erezione delle aree di risulta a Cimitero Monumentale ed in ogni caso essendo accertabile e   comprovabile con facilità ogni specifica situazione di concessione o scaduta e non rinnovata, o in stato di abbandono o non agibile in base alle vigenti norme di polizia mortuaria.

 

 Oltre che agli adempimenti fissati dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 1165 del 17 maggio 1990, la fattibilità amministrativa del recupero del Cimitero Foce e della sua erezione a Cimitero Monumentale dipende esclusivamente da quelli prescritti dalla legge sui lavori pubblici, visto che, a monte, non occorre strumentazione urbanistica attuativa. 

 

 Sulla base della Legge-Merloni e del suo Regolamento di attuazione e tenendo conto di alcune modifiche preannunciate del vigente regime normativo per favorire la ripresa dei lavori pubblici, è possibile immaginare, con un minimo di approssimazione, il quadro degli adempimenti  amministrativi occorrenti per progettare, eseguire, finanziare e controllare le opere necessarie al  recupero del Cimitero Foce :

 

a)     in base all'articolo 17, comma primo, della legge ( "I progetti preliminari, definitivi ... sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5") e del comma quinto in esso citato ( "La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonchè lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria") il progetto preliminare e quello definitivo possono essere redatti dall'ufficio tecnico comunale, con apporti specialistici esterni in materie particolari come la geologia, la botanica, il restauro e l'edilizia sanitaria cimiteriale ed approvati dalla Giunta.

 

b)    i progetti esecutivi dei diversi stralci funzionali nei quali si suddividono necessariamente il progetto preliminare e quello definitivo possono essere redatti dall'appaltatore come è previsto dall'articolo 19 della legge ( "I contratti di appalto di lavori pubblici... aventi per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione qualora ... riguardino lavori di manutenzione, restauro ...").

 

c)     L’affidamento dei lavori può essere teoricamente previsto o per l'intero intervento o per singoli stralci funzionali: la suddivisione in stralci rientra nel primo caso nel contratto di appalto come piano di svolgimento dei lavori e del loro finanziamento e nel secondo caso nella previsione dell'articolo 14 della legge ("Programmazione dei lavori pubblici")

 

d)    in entrambe le ipotesi, la scelta del contraente non può che avvenire con procedura ad evidenza pubblica nella forma della licitazione, con previsione di requisiti specifici di  qualificazione e stipulazione del contratto a corpo

 

  2 – Aspetti tecnici.    

 

 Le maggiori difficoltà sono le seguenti:

 

a)     Acquisizione delle aree necessarie, con tre distinti ordini di problemi: a) burocratico (conclusione della procedura amministrativa nei riguardi di ciascun concessionario); b) igienico-sanitario (estumulazione delle salme e loro tumulazione provvisoria); c) storico-artistico-architettonico-ambientale (conservazione dei materiali e arredi funerari delle sepolture).

 

b)    interventi di sistemazione delle aree, svolti per settori limitati ma sulla base di un programma generale di lavoro, con i seguenti obbiettivi : a) consolidamento statico in alcuni punti critici delle fasce perimetrali, necessario per poter successivamente intervenire al di sotto delle arcate, con lo sbancamento e la costruzione di almeno sei loculi o nicchie separate ciascuna; b) ripristino degli originari profili del suolo, studiati per ottenere il naturale deflusso ed allontanamento delle acque meteoriche; c) realizzazione, negli ex-campi a inumazione, delle aree di servizio per sistemarvi i loculi provvisori di transito, il deposito dei materiali e le baracche di cantiere.

 

c)     Interventi sulla vegetazione esistente, che nella fase iniziale comporta soprattutto l’abbattimento di molte piante di alto fusto morte o pericolanti.

 

d)    Contrariamente a quanto a prima vista potrebbe apparire, non esistono particolari difficoltà nella realizzazione edilizia dell’intervento vero e proprio, sia per quanto attiene al recupero delle arcate esistenti ed alla costruzione di nuove arcate a completamento, e sia per quanto attiene alla realizzazione in interrato dei loculi ed ossari. Vi è, anzi, ampio spazio per l’utilizzo della tecnica di prefabbricazione, soprattutto per la realizzazione dei blocchi di loculi in sotterraneo.

 

 C) Considerazioni conclusive

 

 Certamente il Comune è chiamato ad operare in un quadro di insieme molto complesso, per l’intrinseca delicatezza della materia funeraria ma soprattutto per l’abbandono del Cimitero dopo la delibera di radiazione del 1949.

 

Però, come si è visto, le difficoltà non sono insormontabili, grazie anche ai nuovi strumenti che le recentissime riforme legislative hanno offerto agli enti locali nel settore dei lavori pubblici e dei servizi, strumenti che consentono non solo l’autofinanziamento dell’iniziativa, ma addirittura il conseguimento di utili.

 

Le difficoltà maggiori riguardano l’aspetto “politico” dell’intervento, che richiede una ferma determinazione a risolvere il problema nella sua globalità

 

 Due sono gli aspetti “politici”:

 

1°. L’abbandono del “modello burocratico” e la scelta di un modello diverso, chiamato a realizzare l’iniziativa, analogamente a quanto è già stato fatto o si sta facendo proprio in questi giorni per la gestione della Casa da Gioco e per la promozione turistica. Occorre rendersi conto che le strutture comunali del patrimonio o dei lavori pubblici non sono in grado di gestire un intervento del genere, che richiede un “livello di governo dell’iniziativa” con elevate caratteristiche di autonomia e managerialità.

 

2°. La consapevolezza che la situazione attuale è inaccettabile e finirà presto o tardi per far sorgere precise responsabilità personali in capo a chi la ignora, né più e né meno di quanto è accaduto per il regime dei corsi d’acqua dopo le ultime gravissime alluvioni. Oltre alle diverse strutture pericolanti, vi è una emergenza igienica che riguarda soprattutto le tombe “a pozzo” dopo le citate alluvioni che hanno entrambe allagato il cimitero. L’acqua le ha completamente sommerse e in molti casi i feretri galleggianti hanno sfondato, col reflusso, i tamponamenti anteriori, fuoriuscendo all’aperto. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle tombe “a pozzo” antistanti le arcate sud. Ma anche sotto il profilo della “politica cimiteriale” la situazione è allarmante e deve far riflettere, se è vero che nel nuovo cimitero Armea, che ha “solo” 55 anni di funzionamento, è ospitato su una estensione di 100.000 metri quadrati, cioè quintupla rispetto a quella del cimitero Foce, che è di 20.000 metri quadrati, lo stesso numero di salme, 40.000, ivi sistemate in 165 di esercizio.

 

 

 

E’ proprio sotto il profilo politico che non possono esservi giustificazioni all’attuale stato di degrado, perché un intervento risolutore è amministrativamente, tecnicamente e finanziariamente fattibile.

 

Dunque, a monte di tutto è indispensabile una precisa volontà politica in tal senso.