Della sentenza del TAR che respinge il ricorso di Tano Scullino contro la ricusazione delle sue liste elettorali mio Nonno “Felicèn” Salvarezza buonanima, cuntädèn di La Guasura nel Tortonese, avrebbe detto che “l’ha gh'ha u vidèl mort ‘nt’la pansa”.
E come al solito mio Nonno avrebbe ragione da vendere.
Il Re Alboino della Lega e i suoi cortigiani stanno facendo di tutto per impiccare Tano e lui come Bertoldo, condannato a morte dalla sotto-Commissione elettorale e dal TAR Liguria, non riesce ancora a trovare la pianta giusta alla quale il boia possa impiccarlo.
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Corri, corri Tano è arrivato a Roma a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, a chiedere al Santo Padre di scomunicare Alboino e di perdonare l’avvocato Cotta, il banditore intemelio che senza più squilli di cornetta o rullo del tamburo avrebbe dovuto tempestivamente informare su internet il popolo eletto e elettore della sua disponibilità a autenticare le firme.
La vacca che il professor Mariano Protto porta al macello si chiama “Soccorso istruttorio”, negato a Ventimiglia dalla sotto-Commissione e a Genova dal TAR, e il vitello morto nella sua pancia non è la sentenza ma la stessa sotto-Commissione elettorale.
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Il TAR ha cercato di impiccare Bertoldo a quelle due parole, “Soccorso istruttorio”, che rappresentano la medicina che guarisce le malattie del procedimento amministrativo a patto che siano malattie “sanabili” cioè che nella cartella clinica non risulti la mancanza di elementi che invece la Legge richiede espressamente “a pena di nullità”.
Nel caso nostro la Legge non dice nulla di insanabile e di preclusivo in merito, si limita a prescrivere la forma “digitale” della comunicazione della disponibilità.
Dunque la malattia è “sanabile” in presenza di almeno uno di quattro sintomi che, per la precisione, sono: il caso fortuito, la forza maggiore, l’errore scusabile e il “fatto” commesso dall’Amministrazione.
La cura può avvenire con decorso clinico normale cioè in “autotutela” avvisando il boia che l’albero che ha scelto è sbagliato oppure in terapia intensiva quando tocca al Giudice farlo in una sentenza.
Tano Bertoldo è stato ricusato più volte dalla sotto-Commissione e lui inutilmente a ogni ricusazione ha risposto con la richiesta di dare atto che la malattia era “sanabile” e che era guarita con un rimedio appropriato.
Alla fine quando il 16 aprile la sotto-Commissione elettorale di Ventimiglia gli ha messo la corda intorno al collo e il 17 ha rifiutato di toglierla in autotutela il poveretto ha dovuto rivolgersi al TAR che il 22 con la sua sentenza ha fatto il nodo scorsoio.
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Sono d’accordo con Nonno “Felicèn” sulla morte della vacca perché, come dicevo, la malattia della candidatura di Scullino era “sanabile” e lui per tre o quattro volte ha consegnato alla sotto-Commissione la medicina, però di mio aggiungo la sorpresa sulla identità del vitello morto nella sua pancia: è quella della sotto-Commissione elettorale.
E mi spiego.
Il TAR si inventa una “costante giurisprudenza del Consiglio di Stato” secondo la quale il soccorso istruttorio “non trova applicazione nel procedimento elettorale” e a dimostrazione indica quattro sentenze del 2019, 2021, 2022 e 2023 su altrettanti casi di malattia “insanabile” del procedimento elettorale sui quali -dico io- non ci piove perché mancano elementi che la Legge richiede “a pena di nullità”.
È insanabile per legge la raccolta delle firme su fogli staccati, spillati alla facciata e senza timbratura e sottoscrizione del pubblico ufficiale autenticante e bene ha fatto il Consiglio di Stato nel 2019 a negare il soccorso istruttorio all’appellante candidato sindaco di Santa Croce di Magliano nel Molise.
Stessa cosa per la sentenza del 2021 che riguarda il Comune di Bracciano dove anche l’assenza del numero minimo di firme stabilito dalla Legge a pena di inaccettabilità della lista è una malattia “insanabile”.
Il periodo in corsivo “non trova applicazione nel procedimento elettorale” citato dal TAR per stringere al collo di Tano il nodo scorsoio è preso dalla sentenza del 2019 e ripreso col copia-incolla in quella del 2021.
La sentenza del 2022 riguarda il Comune di Parma e la malattia “insanabile” è l’assenza del requisito del bilancio preventivo delle spese imposto a pena di nullità dall’articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993 n. 81.
Infine la sentenza del 2023 riguardante le elezioni regionali lombarde fa il terzo copia-incolla del corsivo per negare il soccorso istruttorio a un Partito politico per malattie neppure “insanabili” ma addirittura esiziali della documentazione da lui prodotta.
Il fiocchetto sulle quattro sentenze nelle quali il TAR vede la “costante giurisprudenza del Consiglio di Stato” sul soccorso istruttorio è il fatto che si sia chiesto un supplemento istruttorio nel processo flash che la Legge indica tassativamente nel doppio stadio del giudizio di sei giorni complessivi.
Entro domani, giovedì 27 aprile 2023, giorno del mio compleanno, saprò se il Re Alboino leghista ce l’ha fatta a impiccare Tano Bertoldo e finalmente mi libererò da un dubbio che mi tormenta, che “u vidèl mort ‘nt’la pansa” sia la sotto-Commissione di Ventimiglia.
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La vacca è la sentenza del TAR che autocertifica che il riesame della ricusazione del 16 aprile e l’esame dell’istanza di autotutela del 17 aprile “sono stati assunti dalla Sottocommissione elettorale in composizione corretta. Donde l’infondatezza del ricorso”, cioè che poteva legittimamente deliberare.
Il mio dubbio che non sia così è rafforzato proprio dal TAR leggendo la sentenza del Consiglio di Stato del 2022 da lui citata e che riguarda il Comune di Parma e la malattia “insanabile” dell’assenza del requisito del bilancio preventivo delle spese imposto a pena di nullità dall’articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993 n. 81.
Mi limito a copiare e incollare le parole dove il Consiglio di Stato al punto 6.4 della motivazione nega che la composizione del Collegio sia corretta, quando: “la designazione di tre membri effettivi e uno supplente di provenienza consiliare, venga meno LA COMPONENTE DI DESIGNAZIONE PREFETTIZIA o, viceversa, con un membro effettivo e uno supplente di designazione prefettizia VENGA MENO LA MAGGIORANZA DI PROVENIENZA CONSILIARE.”
Dubito che un Giudice di assoluto e granitico rigore nel 2022 scriva una cosa così strettamente tecnica con una sentenza ordinaria e poi nel 2023 condivida col TAR ligure l’opposto contraddicendosi platealmente.
Faccio i nomi e cognomi: con il numero legale assicurato dai due membri DI DESIGNAZIONE PREFETTIZIA (Francesco Cardellicchio e Remo Badano) e uno di PROVENIENZA CONSILIARE (Michele Iovino) VIENE MENO LA MAGGIORANZA DI PROVENIENZA CONSILIARE, visto che gli altri due membri effettivi (Sergio Cortese e Riccardo Ramella) sono decaduti al momento della sottoscrizione della loro candidatura a consigliere comunale di Ventimiglia e che saranno sostituiti da due supplenti (Mauro Merlenghi e Alessandro Leuzzi) anch’essi decaduti per la medesima ragione e NON VIENE RIPRISTINATA neppure con l’intervento del terzo supplente di provenienza consiliare (Enrico Amalberti) perché vi è parità, due membri di designazione prefettizia e due di provenienza consiliare e non maggioranza.
È vero, infatti, che la Legge (articolo 27 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223,) dice che “in caso di PARITÀ prevale il voto del presidente” ma lo dice ai fini del quorum legale delle decisioni E NON INVECE DEL QUORUM STRUTTURALE CIOÈ DELLA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO COLLEGIALE, aspetto pregiudiziale a monte di quello meramente funzionale e operativo.
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Se questo dubbio non fosse dirimente ne aggiungo un altro che riguarda la natura FERFETTA o IMPERFETTA della sotto-Commissione.
Su questo punto vinco facile scommettendo sulla prima delle due ipotesi, perché gli indizi sono davvero tanti.
Per esempio la previsione ex lege dei supplenti che nei collegi perfetti evita la loro decadenza a causa della decadenza anche di un solo membro, oppure quella degli organi giurisdizionali o anche soltanto giudicanti come le commissioni di concorso, di gara, di condominio o di classe o i collegi sindacali, e la sotto-Commissione elettorale circondariale di Ventimiglia in questo caso è organo giudicante della legittimità delle candidature.
Ma che Re Alboino della Lega pur di impiccare Tano Bertoldo arrivasse a questi punti mio Nonno “Felicèn” Salvarezza buonanima, cuntädèn, non poteva neppure immaginarlo.
Lui era una persona seria.