Le operazioni elettorali a Ventimiglia al primo turno si sono ufficialmente concluse con un triplice successo: bloccare la “Marcia su Ventimiglia” del nascente regime partitocratico del centrodestraunito e mandarlo al ballottaggio contro un candidato civico, ahimè! di sinistra; Lega carbonara dimezzata dai 2.396 voti (20,73 %) del 2019 ai 1273 (12,45 %) di ieri; e infine 560 voti (5,48 %) della lista del capo carbonaro che ha promesso di far tornare grande la Città a fronte dei 726 (7,10 %) di quella del Sindaco uscente che ci stava riuscendo se non lo avesse pugnalato da un Notaio.

 

Non ostante questo io però non mi accontento e rimango fermo alla mia idea iniziale di vedere eccepita nel ricorso al Consiglio di Stato come pregiudiziale dirimente la nullità dell’intero procedimento elettorale contestando l’affermazione “non petita” del TAR Liguria secondo la quale “il riesame effettuato nella seduta del 16.4.2023 (verbale n. 46)  …..e l’esame dell’istanza di autotutela effettuato nella seduta del 17.4.2023 (verbale n. 56), sono stati assunti dalla Sottocommissione elettorale IN COMPOSIZIONE CORRETTA.” 

 

E non lo dico io perché al ballottaggio contro il neo-totalitarismo parteciperà un civico di sinistra e non un civico di destra, ma perché lo ha detto a chiare lettere il Consiglio di Stato in una SENTENZA DELLA STESSA SEZIONE SECONDA, sentenza addirittura citata dallo stesso TAR Liguria nella sua sentenza conformativa della ricusazione delle tre liste di Tano Scullino.

 

La SENTENZA in questione, la numero 04205/2022 del Registro Provvedimenti Collegiali è dell’anno scorso, del 25 maggio, e ha respinto il ricorso contro la sentenza breve n. 00136/2022 della Sezione Prima, Sezione staccata di Parma del TAR Emilia Romagna sulla applicazione dell’articolo 21 del d.p.r. 20 marzo 1967 n. 223 che regola la composizione della Commissione Elettorale.

Piccola cronistoria.

 

I ricorrenti a Parma sostenevano che la Commissione Elettorale è un collegio “perfetto” di quattro membri effettivi e quattro supplenti e che non può deliberare con tre e giustamente il TAR ha messo in rilievo la loro CONFUSIONE tra quorum “strutturale” di quattro membri più il Presidente di estrazione prefettizia e il numero legale “funzionale” delle udienze dove è sufficiente la presenza di tre membri.

E su questo non ci piove perché il ricorso era per vedere annullata una specifica delibera della Commissione Elettorale Circondariale di Parma presa da tre membri e non invece per ANNULLARE l’intero procedimento elettorale.

 

Il Consiglio di Stato invece in sede di appello ha toccato questo secondo aspetto, quello “STRUTTURALE” regolato dall’articolo 27 del d.p.r. n. 223/1967 con queste parole:

“6.4 I predetti articoli [20, 21 e 27], infatti, non disciplinano il funzionamento dell’organo [FUNZIONALE], ma solo la sua composizione [STRUTTURALE], sancendo che dei quattro componenti effettivi UNO SIA DESIGNATO DAL PREFETTO E TRE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE e che, del pari, dei quattro componenti supplenti uno sia designato dal prefetto e tre dal consiglio comunale: allorché uno dei componenti effettivi sia IMPEDITO, deve, quindi, subentrare nella composizione il supplente di medesima designazione (prefettizia o consiliare), IN MODO DA MANTENERE INALTERATA LA PROPORZIONE DI TRE A UNO ed evitando che, con la designazione di tre membri effettivi e uno supplente di provenienza consiliare, VENGA MENO la componente di designazione prefettizia o, VICEVERSA, con un membro effettivo e uno supplente di designazione prefettizia VENGA MENO LA MAGGIORANZA DI PROVENIENZA CONSILIARE.”

 

L’IMPEDIMENTO in questo caso è rappresentato dal fatto che quattro degli otto membri di provenienza consiliare sono CANDIDATI nelle liste elettorali che devono approvare e quindi INCOMPATIBILI per conflitto di interesse, due come membri effettivi (Ramella e Cortese) e due come membri supplenti (Merlenghi e Leuzzi).

L’incompatibilità è RICONOSCIUTA dal Consiglio di Stato nella sentenza di annullamento della ricusazione delle tre liste Scullino sindaco.

E questo riconoscimento è avvenuto dopo che la INCOMPATIBILITÀ era stata AMMESSA E DICHIARATA dalla stessa Sottocommissione il 16 aprile 2023 con la Delibera numero 43 di acquisizione di parere conforme del Ministero dell’Interno e numero 44 di riesame delle precedenti Delibere numeri 37 e 39 rispettivamente del 14 e del 15 aprile 2023 alle quali aveva partecipato il membro effettivo Ramella votando la ricusazione della candidatura dell’altro membro Cortese.

 

Tutta l’attività della Sottocommissione è avvenuta e avviene IN ASSENZA DELLA MAGGIORANZA CONSILIARE prescritta dalla Legge e in violazione dell’obbligo di legge (articolo 23, 3° comma del d.p.r. n. 223/1967) che trascrivo.

“Quando, PER QUALSIASI CAUSA, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità   delle riunioni, LA COMMISSIONE DECADE e gli organi competenti devono procedere alla RINNOVAZIONE DELLE DESIGNAZIONI entro un mese dall'ultima VACANZA. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l’assistenza del segretario, dal magistrato presidente.”

 

La invalidità di tutte le riunioni non ha bisogno di sottolineature, visto che sotto il profilo STRUTTURALE sono decaduti per incompatibilità quattro degli otto membri e che sotto quello FUNZIONALE la parità –due prefettizi e due consiliari (Iovino effettivo e Amalberti supplente) non è maggioranza e addirittura il voto doppio del Presidente di designazione prefettizia fa pendere ancora di più la bilancia verso la illegittimità.

 

Illegittimità che ha generato altra illegittimità come un membro che ricusa il rivale, come la sotto-Commissione che ricusa tre liste con motivazioni che si sono dimostrate pretestuose e come il rifiuto dei diritti di autotutela e di accesso per non parlare dei pesanti sospetti sulle stesse operazioni elettorali dove si sente in giro di cittadini che hanno votato una lista e scoprono che il loro voto non risulta.

 

Sono queste le ragioni che mi vedono ancorato alla mia opinione iniziale.

Ma me le tengo per me, mi faccio i cazzi miei vedendo gli altri che si fanno i loro e dimenticano la Legge deliberando bugie.