ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

- GENOVA -

RICORSO EX ART. 130 C.P.A.

Nell’interesse di:

-   X Y Z

- ricorrente -

CONTRO

 

-   COMUNE DI VENTIMIGLIA (C.F. 00247210081), in persona del Sindaco in carica;

-   PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI IMPERIA (C.F. 80003950088), in persona del Prefetto in carica;

-   MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97420690584), in persona del Ministro in carica;

- resistenti –

 

PER L’ANNULLAMENTO

 

-   del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Ventimiglia di proclamazione eletto sindaco del candidato Flavio DI MURO e di eletti alla carica di consigliere comunale i 16 candidati assegnati all’Ente nelle persone ivi elencate;

-   di tutti gli atti del procedimento elettorale successivi alla convocazione dei comizi elettorali disposta dal Prefetto di Imperia con decreto del 10/03/2023 per i giorni di domenica 14 e lunedì 15/05/2023 e in caso di ballottaggio nei giorni di domenica 28 e lunedì 29/05/2023 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ventimiglia.

FATTO

 

A.Il Presidente della Commissione elettorale circondariale di Sanremo Pepe Maria Grazia nata a Palermo (PA) il 06/09/1988, Vice-Prefetto aggiunto e Capo di Gabinetto del Prefetto, il 13/04/2023 ha delegato le operazioni di esame delle candidature e di ammissione delle liste alla Sottocommissione elettorale circondariale di Ventimiglia nella composizione che è stata approvata dal Presidente della Corte d’Appello di Genova con decreto n. 2684/2023 del 12/04/2023 di conferma dei sei membri già eletti dal Consiglio provinciale di Imperia e nominati con decreto n. 4308/2020 del 07/08/2020 e di sostituzione dei due membri di nomina prefettizia. Questi i nominativi dei componenti l’organo collegiale statale e le rispettive posizioni in esso rivestite:

1)   Cardellicchio Francesco nato a Avellino (AV) il 04/02/1982 Vice-Prefetto Aggiunto – Presidente di nomina prefettizia

2)   Badano Remo nato a Imperia (IM) il 14/08/1960 Funzionario U.T.G. Imperia - Membro effettivo di nomina prefettizia

3)   Ramella Riccardo nato a Sanremo (IM) il 04/07/1976 residente a Ventimiglia, corso Limone Piemonte, 180 - Membro effettivo eletto

4)   Cortese Sergio nato a Ventimiglia (IM) il 25/06/1957 e ivi residente in piazza Caduti per la Libertà, 7 - Membro effettivo eletto

5)   Iovino Michele nato a Sarno (SA) il 17/03/1950 residente a Ventimiglia in via Roma, 28 - Membro effettivo eletto

6)   Amalberti Enrico nato a Sanremo (IM) l’11/03/1975 residente a Ventimiglia via Sottoconvento, 48 - Membro supplente eletto

7)   Merlenghi Mauro nato a Farindola (PE) il 07/11/1955 residente a Ventimiglia via L. Alborno, 29 - Membro supplente eletto

8)   Leuzzi Alessandro nato a Bordighera (IM) l’11/04/1978 residente a Ventimiglia corso Limone Piemonte, 86 - Membro supplente eletto.

B. Alle ore 12 del 15/04/2023, ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione e termine di scadenza del sub-procedimento di deposito delle candidature, la Segreteria del Comune di Ventimiglia ha tramesso al Presidente Francesco Cardellicchio 16 liste di candidati consiglieri comunali collegate a 6 candidati sindaco dalle quali risulta la assunzione della candidatura a consigliere comunale da parte di quattro dei sei membri eletti dal Consiglio Provinciale di Imperia e precisamente di Ramella Riccardo in sesta posizione nella lista “Lega Liguria” e di Cortese Sergio in sesta posizione della lista “Scullino Sindaco”, entrambi membri effettivi, e di due membri supplenti Merlenghi Mauro in decima posizione della lista “Ventimiglia nel cuore” e di Leuzzi Alessandro in decima posizione della lista “PD”.

C.Da quella data e fino alla conclusione del procedimento elettorale e allo scioglimento all’Organo collegiale le funzioni che l’0rdinamento gli attribuisce si sono svolte con attestazione da parte del Presidente della regolarità della sua composizione sia “strutturale” di due membri di designazione prefettizia e di tre membri di provenienza consiliare e sia “funzionale” di almeno tre membri presenti a comporre il numero legale minimo per la validità delle deliberazioni.

Nello specifico e con riferimento a quanto evidenziato al punto precedente, l’intera l’attività provvedimentale della Sottocommissione è avvenuta con il “numero legale” minimo assicurato dalla presenza dei due membri di nomina prefettizia e dell’unico dei tre membri effettivi di provenienza consiliare non candidato consigliere comunale, salvo tre casi (Deliberazioni nn. 37, 39 e 43) che nella persona di Ramella Riccardo registrano la presenza di un secondo membro effettivo eletto, però candidato consigliere comunale.

In assenza di entrambi gli altri due membri effettivi eletti il “quorum” strutturale di cinque componenti “presenti o assenti” è stato attestato come regolare dal Presidente in sette occasioni (Deliberazioni nn. 35, 36, 38, 40, 41, 42 e 44) mentre in altre due occasioni (Deliberazioni nn. 45 a 56) Ramella Riccardo risulta surrogato da Amalberti Enrico, membro eletto supplente, anche lui mai presente.

D.L’attività provvedimentale della Sottocommissione si è conclusa con lo svolgimento di due turni elettorali, al primo dei quali 13 le liste sono state immediatamente ammesse mentre le altre 3 oggetto di ricusazione sono state successivamente aggiunte dal Consiglio di Stato all’esito del procedimento speciale ex art. 129 C.P.A.

Il procedimento elettorale sopra descritto nel suo complesso appare insanabilmente affetto da vizi genetici dirimenti che legittimano il ricorrente, nella qualità di cui in epigrafe, ut supra rappresentato ed assistito, a rivolgersi all’Ecc.mo Tribunale per ottenerne la declaratoria di nullità, per i seguenti motivi in linea di

DIRITTO

 

I.     Decadenza/Inesistenza/A-competenza e/o incompetenza assoluta e difetto di attribuzione.  Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, ultimo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.”

I.1. Si premette:

      i.     La candidatura a consigliere comunale, immediatamente produttiva di effetti giuridici, è INCOMPATIBILE con la qualità giuridica di membro effettivo dell’Organo collegiale competente a esaminarla.

    ii.     La previsione normativa dei membri supplenti nella composizione dell’Organo collegiale gli conferisce carattere di “Collegio Perfetto” che deve essere sempre al completo dei suoi componenti (plenum strutturale) la cui mancanza esige immediata sostituzione a opera dei membri supplenti fino a quando il loro numero la consente, dopo di che interviene la decadenza parziale o totale del Collegio e il suo rinnovo.

  iii.     In caso di assenza di uno o più membri in risposta alla convocazione di una seduta dei lavori collegiali la validità delle deliberazioni richiede un numero minimo di membri presenti (quorum funzionale) eventualmente in un rapporto definito nei casi in cui la composizione del Collegio non è uniforme ma mista.  

I.2. La incontrovertibile fondatezza degli asserti in questione è ancorata alla conferma da parte del Supremo Consesso Amministrativo con pronunce che su ciascun punto trovano riscontro nel caso di specie.

     i.     Sulla INCOMPATIBILITÀ: “…la persona [Ramella Riccardo, n.d.r.] che versava in una situazione di INCOMPATIBILITÀ non ha sottoscritto l’atto che ha determinato l’esclusione: i verbali 46 e 56 non sono meramente confermativi della decisione assunta alla presenza del MEMBRO INCOMPATIBILE, ma costituiscono una nuova valutazione compiuta da un collegio diversamente composto e che aveva ELIMINATO il motivo di INVALIDITÀ dell’atto che è comunque giunta alla medesima conclusione.” (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, Sentenza n. 04243/2023 del 26/04/2023 resa nella specifica fattispecie).

  ii.     Sulla SOSTITUZIONE (da non confondere con la SURROGA) del membro effettivo INCOMPATIBILE fino all’esaurimento dei membri supplenti la pronuncia citata, emessa ai sensi dell’art. 129 C.P.A. che circoscrive il “petitum” ai provvedimenti preparatori dell’endoprocedimento di formazione delle candidature, ha preso atto della avvenuta ELIMINAZIONE del vizio ovviamente senza dover estendere l’analisi, peraltro improponibile, alla presenza di altri tre casi identici di INCOMPATIBILITÀ  che rendevano aritmeticamente impossibile la ricostruzione del plenum strutturale  di cinque membri del collegio perfetto e imponevano il suo immediato rinnovo come prescrive l’art. 23 ultimo comma  del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 in epigrafe.

iii.     Sul “quorumFUNZIONALE [vulgo: NUMERO LEGALE] il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, Sentenza n. 04205/2022 del 25/05/2022, ha ultimamente offerto una lettura lapidaria della normativa vigente (artt. 21, 22 e 27 del T.U. n. 223/1967) in materia:

* Art. 27: “6.2 Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata l’art. 27 D.P.R. 223/1967, nel disciplinare il FUNZIONAMENTO della commissione, prevede espressamente che la stessa operi con l'intervento del PRESIDENTE e di ALMENO DUE COMMISSARI.”

* Art. 21: “…la commissione è composta da QUATTRO MEMBRI EFFETTIVI ….”

* Art. 22, comma 7: “……e DA QUATTRO SUPPLENTI e, dall’altro lato, che i membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione SOLTANTO IN MANCANZA dei componenti effettivi.”

iv.     Sul “PLENUM STRUTTURALE la Sentenza in questione inquadra la disciplina normativa nei seguenti termini: “6.4 I predetti articoli, infatti, non disciplinano il funzionamento dell’organo, ma solo la sua COMPOSIZIONE, sancendo che dei QUATTRO COMPONENTI EFFETTIVI UNO SIA DESIGNATO DAL PREFETTO E TRE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE e che, del pari, dei QUATTRO COMPONENTI SUPPLENTI UNO SIA DESIGNATO DAL PREFETTO E TRE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE: allorché uno dei componenti effettivi sia impedito, deve, quindi, subentrare nella composizione il supplente di medesima designazione (prefettizia o consiliare), in modo da mantenere INALTERATA LA PROPORZIONE DI TRE A UNO ed EVITANDO che, con la designazione di tre membri effettivi e uno supplente di provenienza consiliare, VENGA MENO la componente di designazione prefettizia O, VICEVERSA, CON UN MEMBRO EFFETTIVO E UNO SUPPLENTE DI DESIGNAZIONE PREFETTIZIA VENGA MENO LA MAGGIORANZA DI PROVENIENZA CONSILIARE.

  v.     Sul “QUORUM FUNZIONALE” [vulgo: “numero legale”] la Sentenza si è così espressa: “ 5 Sul piano funzionale tuttavia la commissione opera legittimamente con l’intervento di tre membri, purché tratti dai quattro che la compongono a norma degli artt. 21 e 22 D.P.R., di designazione prefettizia o consiliare, supplenti o effettivi.”

I.3. Alla luce di quanto fin qui esposto e argomentato è di solare evidenza che decade e cessa di esistere quel “Collegio Perfetto”, come appunto la Sottocommissione elettorale circondariale di Ventimiglia, che avendo un quorum strutturale di cinque membri effettivi e di tre supplenti per un totale di otto membri si è visto ridotto il loro numero alla metà e in una composizione di quattro membri che è inferiore all’organico di cinque stabilito per legge.

     In assenza di soggettività pertanto è fuori luogo e improponibile qualsiasi eccezione in merito al permanere, in condizioni necessitate, di una pretesa “competenza” residuale a concludere il procedimento elettorale, trattandosi in realtà di “a-competenza” originaria e ontologica.

     Infine è infondata e irricevibile ogni possibilità in tema di salvezza della volontà espressa dal corpo elettorale in base al principio di strumentalità delle forme operante in materia elettorale, cioè della cosiddetta “prova di resistenza” che interviene sulla presunzione che comunque il vizio rilevato del procedimento non avrebbe cambiato le cose, frutto di prognosi postuma che ignora l’effettiva influenza che l’illegittimo svolgimento del procedimento elettorale ha avuto sul risultato delle consultazioni.

    IN CONCLUSIONE: la Sottocommissione elettorale circondariale di Ventimiglia per carenza degli indispensabili presupposti di legge è “tamquam non esset”, i provvedimenti dalla stessa emessi sono nulli per a-competenza e trascinano in detta insanabile nullità anche i loro effetti.   

II.      Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21, 22, 23 e 27  del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.” Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 Cost.

 

I.1. In lontano subordine, che si prende in considerazione per semplice completezza di trattazione, e quand’anche esistessero, ma non possono esistere, residui dubbi sulla nullità insanabile del complessivo procedimento elettorale in oggetto, la violazione degli artt. 21 e 22 D.P.R. sotto il profilo della composizione del Collegio deliberante in TUTTE LE SUE VERSIONI SEMPRE A MAGGIORANZA PREFETTIZIA che, dato il rapporto di subordinazione gerarchica tra i due membri Badano e Cardellicchio, si risolve “de facto” nell’attribuzione a quest’ultimo di OGNI POTERE DECISORIO, appare dirimente sul punto.

    La prescrizione disattesa relativa alla MAGGIORANZA CONSILIARE obbligatoria nella composizione del numero legale deliberativo non risponde a un vezzo del Legislatore ma ubbidisce al PRINCIPIO DEMOCRATICO GARANTITO DELLA COSTITUZIONE (Articolo 49) che si traduce, in questo caso, nel rispetto del diritto i “tutti i cittadini …di concorrere con METODO DEMOCRATICO a determinare la politica nazionale”

I.2.   La violazione del principio democratico e costituzionale diventa INACCETTABILE e INTOLLERABILE e impone il riparatorio ANNULLAMENTO dell’intero procedimento elettorale in presenza di un “QUORUM FUNZIONALE” [vulgo: “numero legale”] minimo di tre membri, il Presidente vice-Prefetto e il suo subalterno che non può non obbedire e adeguarsi e un solo membro democraticamente eletto.

     Composizione che si risolve nella concentrazione dei pieni poteri in mano a un solo uomo il quale è tenuto a sua volta sotto condizione risolutiva dell’unico membro eletto la cui presenza è indispensabile per comporre il “quorum” minimo di legge.

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Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente nella sua qualità indicata in epigrafe e rappresentato e difeso come ivi annotato, chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria prenda le seguenti

 

CONCLUSIONI

 

Voglia, contrariis rejectis, così pronunciare:

- annullare il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Ventimiglia di proclamazione eletto sindaco del candidato Flavio DI MURO e di eletti alla carica di consigliere comunale i 16 candidati assegnati all’Ente nelle persone ivi elencate;

- annullare tutti gli atti del procedimento elettorale successivi alla convocazione dei comizi elettorali disposta dal Prefetto di Imperia con decreto del 10/03/2023 per i giorni di domenica 14 e lunedì 15/05/2023 e in caso di ballottaggio nei giorni di domenica 28 e lunedì 29/05/2023 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ventimiglia.

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Con riserva di altro produrre, dedurre e proporre motivi aggiunti, nonché di agire per il risarcimento del danno.

Ai sensi dell’art. 10, comma 6, D.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia») e dell’art. 129 c.p.a., si dichiara che il presente procedimento è esente dal contributo unificato, trattandosi di contenzioso elettorale.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni autorizzate relative al giudizio in epigrafe al numero di fax ….  E/o all’indirizzo di posta elettronica certificata ……..

Con produzione dei seguenti documenti: ………

 

Con osservanza.