Lunedì 27 novembre di ritorno dal solito “giretto” a Ventimiglia Alta con il mio Nipotino Davide mi sono imbattuto in via della Repubblica con il sindaco Di Muro che non conoscevo e col quale ho scambiato qualche battuta tipo “non ci sono più le quattro stagioni di una volta!”.

Scoprendolo persona affabile, cortese e col sorriso sulle labbra, mi sono sentito in dovere di contraccambiare la sua gentilezza mettendolo in guardia sulla imminente scadenza del termine del 30 novembre entro il quale è tenuto dalla Legge a bandire la gara d’appalto delle opere marittime se vuole evitare di perdere automaticamente il finanziamento PNRR.

Cioè a pubblicare un “Bando di gara” perché non c’erano le condizioni per evitarlo imboccando la scorciatoia della “Procedura negoziata senza bando”.

Dalla espressione del volto ho capito che sulla scorciatoia lui si sentiva come in una botte di ferro e io non me la sono sentita di insistere e di spiegargli che la botte era sfondata e che i soldi entrati dall’alto rischiavano di uscire dal basso.

 

 

Dopo un paio di giorni ho letto la Determinazione di appalto n. 910 del giorno seguente e sul mio sito internet “Mia c’a te miu” sotto il titolo “Storie di pescatori e di frontalieri” l’ho definita una “abnorme anomalia” presa, oltre tutto, senza avere mai avuto a monte l’avallo e la ratifica del Decisore politico ma solo sulla base di tre determine dirigenziali, quella n. 850 del 14 novembre, quella n. 864 del 16 novembre e quella n. 876 del 22 successivo.

 

Ma eravamo in “Zona Cesarini” e non si era ancora abbattuta sul collo del Comune Ventimiglia la lama della ghigliottina del III° comma dell’articolo 3 del DPCM “Draghi” che riporto: “Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta la revoca del finanziamento, il susseguente stralcio del progetto dall’elenco approvato e la rimodulazione delle risorse.”

E il primo dei tre termini, in successione temporale tra loro, non era ancora scaduto: “a) Pubblicazione bando o avvio procedura entro il 30 novembre 2023”.

Così mi sono limitato a scrivere che cascava l‘asino su questo adempimento di legge.

Sul mio calendario è venerdì 1° dicembre, il termine è scaduto e oggi sono autorizzato a pensare che l’asino è morto, salvo smentita di qualche veterinario con Santi in Paradiso.

Già mi aveva impressionato il 14 novembre la formula di “conclusione positiva” della Conferenza decisoria che nella determinazione dirigenziale n. 850 non la dichiarava ma che “proponeva” di dichiararla.

E aggiungo, senza aver chiarito a chi veniva fatta la proposta dal momento che l’ingegnere Stefano Sciandra non avrebbe potuto farla che a sé stesso trattandosi di un atto monocratico di sua esclusiva competenza.

Però la mia poteva apparire la “pignoleria” di un vecchio burosauro rincoglionito se non fosse stata seguita a cascata, come dicevo, da due altre determinazioni dirigenziali che hanno imboccato contromano l’autostrada “Bando di gara” del DPCM “Draghi” dopo aver scambiato per un bivio quella che invece è la corsia di emergenza “Procedura negoziata senza pubblicazione di bando”, cioè una scorciatoia.

Detta in maniera ancora più semplice e chiara: la “a) Pubblicazione bando o avvio procedura” non è una alternativa tra due opzioni, non è una scelta libera, discrezionale ed ex aequo ma in Italia e in Europa il bando è la regola sovrana mentre l’“avvio procedura negoziata senza pubblicazione di bando” viene consentita  sia dalle Direttive EU e sia  dai due successivi Codici dei Contratti, quello vecchio (articolo 63) e quello nuovo (articolo 76) esclusivamente in presenza di determinate condizioni.

Condizioni che nel suo caso se non ci fossero farebbero piangere il sindaco Di Muro sul latte versato.

Trascrivo i tre soli casi di negoziazione senza bando consentiti dai due successivi Codici:

I.     Gara deserta: (non è stata presentata alcuna offerta o offerta appropriata oppure in presenza di domanda di partecipazione non appropriata o non pervenuta)

II.   Gara esclusiva: (i lavori i servizi e le forniture possono essere forniti da un unico operatore economico per le seguenti ragioni: appalto è per la creazione di un’opera d’arte oppure quando la concorrenza è assente o per tutelare diritti esclusivi)

III.  Estrema urgenza (derivante da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'   compromettere    la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.)

Il primo caso presuppone bando e una gara a monte che in questo caso non c’è stato, il secondo si auto-esclude perché nel salpare e nel depositare degli scogli a bagno non c’è nulla di esclusivo per cui il “Caso Ventimiglia” dipende unicamente dalla sussistenza o meno della estrema urgenza nei termini e alle condizioni che ho riportato tra parentesi.

L’ho scritto in caratteri evidenziati e  sottolineati perché siamo in “Zona PNRR” disciplinata da una “Lex specialis”, il Decreto “Semplificazioni-bis” (Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108) e nello specifico dall’articolo 48 (“Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”) il cui comma 3 contiene la disciplina derogatoria e straordinaria della scorciatoia/corsia di emergenza “Procedura negoziata senza pubblicazione di bando” della quale scrivevo più sopra, mentre il resto dell’articolo 48 contiene la disciplina ordinaria dell’autostrada “Pubblicazione Bando”.

L’articolo 24 della Legge 10 agosto 2023 n. 103 di conversione del Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”) ha sostituito con un nuovo testo del comma 3 quello precedente, però i tre unici ed esclusivi casi di “gara deserta”, di “gara esclusiva” e di “estrema urgenza” consentiti dall’articolo 63 del Codice dei Contratti sono rimasti tali e quali nelle due versioni.

La “imprevedibilità” e la “non imputabilità” della estrema urgenza nella prassi ordinaria e nei rapporti con l’Unione europea sono state riconosciute, per esempio, per l’“Epidemia Covid-19” e in generale per le calamità naturali, cioè per circostanze “esterne” rispetto all’andamento del procedimento amministrativo di appalto in corso, altrimenti tutti i “furbetti” l’avrebbero tirata alle lunghe e poi avrebbero imboccato la corsia d’emergenza.

Dunque le circostanze vanno motivate, documentate e inserite nella determina a contrarre, ecco quello che avrei voluto ricordare lunedì scorso al sindaco Di Muro.

E soprattutto avrei voluto dirgli che, secondo me, la determina in questione, n. 876 del 22 novembre, ignora le norme che fin qui ho citato e ne applica altre abrogate (Decreto Semplificazioni del 2020) oppure non riguardanti il PNRR che è disciplinato dall’articolo 48 che citavo prima.

Ma non ho potuto farlo, tutti e due andavamo di fretta, Davide mi tirava la giacchetta e non so chi gliela tirasse in quel momento al sindaco Di Muro.

 

Per non dover pensar male di questa pratica orfana di Padre e piena di segreti e di misteri, infine, chiudo evitando di parlare del Quarto Segreto di Fatima.

Mi riferisco all’“invito di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto agli operatori economici indicati nell’elenco trasmesso dall’Area tecnica del Comune di Ventimiglia e depositato agli atti d’ufficio della CUC, al fine di garantire la riservatezza e segretezza dei nominativi”, Segreto di Fatima “differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.

Anche perché la Legge e le Circolari parlano di dovere di rendere pubblica la decisione motivata di imboccare la scorciatoia, di fare sondaggi esplorativi preventivi di mercato e di pubblicare lettere-invito per sollecitare richieste di operatori economici di essere presi in considerazione ai fini dell’inserimento nell’elenco.

Cose che solo dei maghi riescono a fare, cioè in sei giorni dal 16 al 22 novembre al prezzo stracciato di € 172.000 un progetto esecutivo di 17 Tavole grafiche e 22 elaborati tra i quali emergono il capitolato, il contratto, i piani della sicurezza, il cronoprogramma, l’elenco prezzi aggiornato a corpo e a misura e il quadro economico e molto altro.

E poi per un mago in cinque giorni sbrigare il compito di compilare l’elenco degli invitati e scrivere la lettera di invito che prevede l’aggiudicazione dei lavori col criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale.

E infine per un terzo mago approvare su due piedi il tutto senza battere ciglio.

Magia allo stato puro.