ANCE

 

 

IMPERIA

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

 

 

Spett.le

Cancelleria Fallimentare                                                                                                                     A MANI

TRIBUNALE di Imperia

Giudice Delegato

Cons. Silvana ORONZO

18100 IMPERIA

 

Spett.le

Procura della Repubblica di Imperia                                                                                          A MANI

18100 IMPERIA

 

Spett.le                                                                                                                                                           A MANI

Regione Liguria

Via Fieschi, 15

16121 GENOVA

 

Spett.le

RIVIERACQUA SCPA                                                           Via pec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Via Bresca n. 1

18100 IMPERIA

 

Spett.le

Provincia di Imperia                                          Via pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viale Matteotti, 147

18100 IMPERIA

 

Spett.le

Comune di Sanremo                                    Via pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.so Cavallotti

18038 SANREMO

 

Spett.le

Corte dei CONTI

Sezione Controllo

GENOVA                                                          Via pec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Spett.le

Procura Corte dei CONTI                              Via pec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Procuratore Capo

Dott. Claudio Mori

GENOVA

 

Spett.le                                                                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ARERA

Piazza Cavour, 5

20121 MILANO

 

 

ESPOSTO DENUNCIA

 

I sottoscritti Enio Marino e Alessandra Ariano nella qualità di Presidente di ANCE e Direttrice di ANCE ed a nome delle seguente imprese associate, che sottoscrivono per ratifica ed accettazione il presente espo­sto e, precisamente, Impresa Silvano & C. S.r.l., Badessi Luigia S.r.l., IPS S.r.l., Silvestri S.r.l., C & C Sistemi S.r.l., Marino S.n.c. di Marino Enio & C., Orengo Costruzioni S.r.l., Docks Lanterna S.p.a., S & C di Sibilla Luigi & C S.a.s  

 

PREMESSO CHE:

 

1.      Con la convenzione approvata con la delibera di assemblea n. 5 del 6 marzo 2012 e s.mi. l’Auto­rità di Ambito Territoriale Ottimale Imperiese ha affidato a Rivieracqua S.C.P.A. la gestione del servizio idrico e fognario per il proprio territorio di competenza, impegnandosi con la predetta società a “garantire l'equilibrio economico finanziario del proprio bilancio” (art. 2), anche me­diante “variazione tariffaria approvata preventivamente dall'AATO” ove sia “necessaria per il pareggio di bilancio” (art. 13; cfr. pure l'art. 25) ed a “mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi realizzati e in corso di realizzazione” (art. 3) (Doc. n. 1).

 

2.     Nell'ambito delle convenzioni stipulate con i singoli Comuni (ad esempio quella con il Comune di San Bartolomeo al Mare e quella con il Comune di Sanremo del 4 ottobre 2016) i Comuni si sono obbligati a trasferire le somme necessarie a garantire la copertura integrale dei costi del servizio entro un limite massimo variamente individuato nelle singole convenzioni (Doc. 2).

Inoltre, nel verbale di assemblea dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Imperiese n. 29 del 13 novembre 2012, parte integrante della succitata Convenzione, è espressamente stabilito che:

-          per l’effetto del presente affidamento sull’intero ambito, anche prima od in mancanza dell’acquisizione della partecipazione del singolo Comune nella società affidataria, tut­ti i Comuni (non autorizzati alla gestione autonoma del sii ex art. 148 c. 5 D.Lgs. 152/2006) dovranno consegnare gli impianti e mettere in grado il gestore di avviare il servizio nei tempi stabiliti nella Convenzione di affidamento. In difetto questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art. 136 TUEL, trattandosi di ina­dempimento del singolo Comune ad un obbligo di legge ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006”;

-          i Comuni debbano trasferire al Gestore i beni strumentali al servizio, e le Società de­stinate alla cessazione debbano conferire i rami di azienda idrici (beni strumentali e personale)”;

-          per effetto delle deliberazioni di questa Autorità viene lasciata alla volontà dei Comu­ni la scelta se partecipare direttamente alla società di gestione, ovvero indirettamente tramite le società da essi controllate SECOM o AMAIE; viene inoltre lasciata alla so­cietà affidataria Rivieracqua la decisione se avvalersi o meno delle suddette società per la gestione di alcuni servizi nei territori dei Comuni soci di esse società, nell’ambito dei rapporti consortili; eventualità perciò previste ma non certe e non decise da questa Autorità (Doc. n. 3).

-           

3.     Nonostante le  inequivoche  norme convenzionali succitate, i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale o non hanno mai interamente ottemperato ai propri obblighi ovvero, addi­rittura, hanno continuato a gestire il servizio idrico integrato per il tramite delle proprie società partecipate senza adempiere ai numerosi e precisi obblighi deri­vanti, oltre che dalle convenzioni, dalle norme di legge.

 

4.     A dispetto della situazione sopra delineata Rivieracqua, sebbene la società fosse priva dell’effet­tiva gestione del servizio, ha comunque chiesto e ottenuto opere di manutenzione or­dinaria e straordinaria (di competenza degli Enti per convenzione) degli impianti idrici e fognari dalle nostre Assistite per un importo complessivo di euro 1.495.986,26, oltre IVA, le quali non sono mai state corrisposte per la dichiarata mancanza delle relative risorse finanziarie e questo sebbene fossero dichiarata­mente finanziati con fondi del bilancio (Doc. n. 5).

5.     Infine Rivieracqua, per fare fronte agli ingenti debiti contratti, invece che richiedere l’ottempe­ranza della succitata convenzione ed ottenere le necessarie risorse dalle Amministrazioni che le hanno costituite così da ottemperare ai propri obblighi, ha  presentato al Tribunale di Imperia domanda di concordato preventivo ex art. 161, VI comma L.F. “con l’obiettivo di perseguire una procedura di concordato in continuità ex art. 186 bis L.F.” (Doc. n. 6).

 

6.     Con istanza dell’11 febbraio 2019 le società Marino S.n.c. di Marino Enio & C., Silvano & C. S.r.l., Orengo Costruzioni S.r.l., Badessi Luigia S.r.l., IPS S.r.l., Laibra S.n.c. di Laigueglia G.E. & C., Boeri Salvatore S.n.c. di Boeri M. & C., Silvestri S.r.l., C & C Sistemi S.r.l., Docks Lanterna S.p.A., S & C di Sibilla Luigi & C. S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, hanno dif­fidato Rivieracqua S.C.P.A., l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Imperiese e il Commissa­rio Giudiziale, Avv. Prof. Stefano Ambrosini, “di nominare, così come espressamente previsto dalla succitata convenzione, un “Commissario ad acta ex art. 136 TUEL, trattandosi di ina­dempimento del singolo Comune ad un obbligo di legge ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006”, al fine di ottenere il corretto conferimento alla società sia della effettiva gestione del servizio idrico e sia delle necessarie somme di denaro per adempiere alle obbligazioni assunte con i nostri Assi­stiti e di procedere, quindi, alla liquidazione delle fatture emesse dai nostri assistiti nei con­fronti di Rivieracqua S.C.P.A. per le opere di manutenzione ordinaria degli impianti idrici ri­maste a tutt'oggi inevase” (Doc. n. 7).

 

7.     A seguito della succitata diffida, reiterata con la richiesta di nomina al Difensore Civico Regiona­le, la Provincia di Imperia ha risposto dapprima con la nota del Servizio Idrico Integrato Tutela Ambientale – Gestione Stabili prot. n. 7691 del 20 marzo 2019 (Doc. n. 8) e, successivamente, con l’assemblea dei sindaci n. 11 del 6 maggio 2019 (Doc. n. 9).

Nel primo provvedimento, inter alia, la Provincia di Imperia ha espressamente affermato che “costituisce preciso dovere di questa Amministrazione dare esecuzione ai propri precedenti provvedimenti e quindi, in primo luogo, tutelare la buona gestione del servizio idrico integrato garantendone la continuità e qualità e a tale fine adottare tariffe che permettano il rispetto dei provvedimenti regolatori di A.R.E.R.A. e del principio del full recovery. Al contempo questa Amministrazione deve anche adottare provvedimenti, paventati già con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 28 novembre 2018, di commissariamento ed autotutela possessoria, che permettano di superare in tutto o in parte le criticità economi­che finanziarie di Rivieracqua S.c.p.A., ed infine accelerare il procedimento di in­tegrazione/fusione con A.M.A.I.E. S.p.A. e SE.COM S.p.A. (gestori pubblici cessati ex lege), che avrebbe dovuto già da tempo essere concluso (2017). Le criticità del conto eco­nomico di Rivieracqua S.c.p.A. possono infatti essere superate tenuto conto delle seguenti cir­costanze:

 

-          la società deve esigere il pagamento dei contributi cui sono obbligati i comu­ni, ivi compresi i costi indiretti, che annualmente gravano sul conto econo­mico nella misura di circa 2,0 mln/€ e che invece vengono inspiegabilmente considerati inesigibili nonché i costi della manutenzione straordinaria (pari a circa 1,2 mln nel 2017 “lavori straordinari/somme urgenze”);

 

-          la società deve esigere il pagamento dei costi diretti a carico dei singoli co­muni che ancorché esigibili sono stati imputati a perdita atteso che gli stessi non trovano copertura nei ricavi da tariffa, nelle entrate proprie e nel contri­buto ad integrazione della tariffa;

 

-          sul conto economico di Rivieracqua S.c.p.A. grava un costo di acquisto di ac­qua all’ingrosso da A.M.A.T. S.p.A. mediamente pari a circa 2,7-3,2 mln/€ anno per 5mln di metri cubi riforniti che, non appena sarà operativo il su­bentro, potrà essere azzerato rimanendo in capo a Rivieracqua S.c.p.A. il co­sto industriale di gestione delle reti di adduzione evidentemente più contenu­to. Tutto ciò si tradurrà in un  efficentamento  dei ricavi una volta perfeziona­ta la fusione con A.M.A.I.E. S.p.A. la quale a sua volta è fornitore di acqua all’ingrosso di A.M.A.T. S.p.A. per circa 1,5 mln/€ l’anno. Tali economie si sti­ma ammontino a circa 2 mln/€ annui;

 

-          la convenzione stipulata tra A.M.A.I.E. S.p.A. ed A.M.A.T. S.p.A. nel 1998 re­lativa alla realizzazione dell’ampliamento del Roja prevede all’art. 12 permu­te tra le due società che potrebbero incidere e ridurre i valori residui di su­bentro da pagare ad A.M.A.T. S.p.A.; le società a tale fine interpellate non hanno però fornito utili elementi al riguardo, lasciando nel dubbio l’aspetto economico di tale operazione;

 

-          il ritardo nella fusione con A.M.A.I.E. S.p.A. e SE.COM S.p.A., fusione che consentirebbe un forte aumento del volume d’affari, e quindi agevolerebbe anche l’accesso al credito, ritardo al quale di potrebbe parzialmente ovviare con l’immediato affitto di ramo di azienda idrico nelle more dell’omologa del concordato e del procedimento di fusione;

 

-          in aperta violazione dell’art. 156 del testo unico in materia ambientale, i ge­stori del servizio acquedotti cessati (A.M.A.I.E. S.p.A., A.M.A.T. S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.) e quelli salvaguardati (I.R.E.T.I. S.p.A.) riscuotono per inte­ro la tariffa del servizio idrico integrato, ma non provvedono al successivo trasferimento in tutto o in parte al gestore unico Rivieracqua S.c.p.A. della quota parte relativa ai segmenti fognatura e depurazione, talché Rivierac­qua S.c.p.A. è creditrice ex lege di dette somme.

-           

Le circostanze che precedono sono decisive ed assorbenti, e possono essere riso­lutive delle criticità economica di Rivieracqua S.c.p.A., talché questa Ammini­strazione adotterà quanto prima specifici provvedimenti, esecutivi e conseguen­ziali di quelli sopra elencati, ma sino da ora ritiene doveroso segnalare queste circostanze alle competenti autorità alle quali la presente è indirizzata, potendo­si concretare un danno erariale evitabile se ed in quanto i comuni, i gestori ex lege e Rivieracqua S.c.p.A. daranno esecuzione agli atti di questa Amministra­zione, ciascuno per la parte che gli compete” (Doc. n. 8).

 

Infine, la Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 11 del 6 maggio 2019, in parziale (e tiepido) se­guito della nota sopra richiamata, ha stabilito:

1. (emendato) “Di dichiarare le premesse, come integrate e modificate in conformità a quanto deliberato ai punti successivi, parte integranti e sostanziali del presente provvedimento.”

2. Di disporre, con il presente atto, l’avvio del procedimento e chiedere alla Regione Liguria di procedere alla nomina del commissario ad acta nell’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal­la legge per completare il processo di organizzazione del servizio idrico integrato e la relativa unificazione gestionale per quanto riguarda il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato del Comune di Bajardo e del Comune di Pieve di Teco con la relativa consegna degli impianti.

3. (emendato)“Di approvare gli schemi di convenzione, allegati al presente atto, regolanti i rapporti tra il gestore unico ed i Comuni di Santo Stefano al Mare ed Imperia che vengono trasmessi al gestore unico Rivieracqua S.c.p.A ed ai predetti Comuni con invito ad approvare, sottoscrivere e restituire debitamente firmate dette convenzioni entro 30 ( trenta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, pena la procedura di commissariamento che ver­rà richiesta alla Regione Liguria.”

3bis (emendato): “Il Comune di Taggia si impegna a sottoscrivere e restituire debitamente fir­mato lo schema di convenzione regolante i rapporti con il gestore unico nel testo già approva­to dal Consiglio Comunale di Taggia nel 2015 entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, pena la procedura di commissariamento che verrà richiesta alla Regione Liguria.”

4. (emendato) Di disporre, con il presente atto, l’avvio del procedimento e chiedere alla Regio­ne Liguria di procedere alla nomina del commissario ad acta nell’esercizio dei poteri sostituti­vi previsti dalla legge per completare il processo di organizzazione del servizio idrico integra­to e la relativa unificazione gestionale per quanto riguarda le gestioni comunali di Santo Ste­fano al Mare, Taggia ed Imperia, qualora i Comuni non restituiscano le convenzioni debita­mente firmate entro 30 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, affinchè il commissario ad acta provveda:

a) ad approvare e sottoscrivere le convenzioni regolanti i rapporti tra Rivieracqua S.c.p.A ed i Comuni di Santo Stefano al Mare e di Taggia, per questo ultimo Comune nel testo indicato al punto 3bis;

b) ad approvare e sottoscrivere la convenzione regolante i rapporti tra Rivieracqua S.c.p.A ed il Comune di Imperia per quanto riguarda la gestione del depuratore superando il regime transitorio regolato con ordinanza;

5. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo, allegato al presente atto, alle convenzioni attual­mente in essere, regolanti i rapporti tra il gestore unico ed i Comuni di Diano Marina, Diano Castello e Pontedassio per quanto riguarda la gestione del depuratore di Imperia che vengono trasmessi al gestore unico Rivieracqua S.c.p.A ed ai predetti Comuni con invito ad approvare, sottoscrivere e restituire debitamente firmate detti atti aggiuntivi entro 30 ( trenta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, pena la procedura di commissariamento che verrà richiesta alla Regione Liguria.

6. Di disporre, con il presente atto, l’avvio del procedimento e chiedere alla Regione Liguria di procedere alla nomina del commissario ad acta nell’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal­la legge per completare il processo di organizzazione del servizio idrico integrato e la relativa unificazione gestionale per quanto riguarda le gestioni comunali di Diano Marina, Diano Ca­stello e Pontedassio, qualora i comuni non restituiscano gli atti aggiuntivi debitamente firmati entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, affinchè il commis­sario ad acta provveda ad approvare e sottoscrivere detti atti aggiuntivi alle convenzioni at­tualmente in essere.

7. Di rinnovare l’invito al Comune di Riva Ligure a relazionare entro il 31 maggio 2019 in me­rito ai provvedimenti adottati e da adottare per il conferimento del ramo d’azienda di SE.COM S.p.A. in Rivieracqua S.c.p.A..

8. Di stabilire secondo quanto già indicato con le deliberazioni del Consiglio Provinciale n.85/2016 e 55/2018, nella attuale fase transitoria fino al momento in cui troverà applicazio­ne la tariffa unica d’ambito, che:

·       i Comuni sono obbligati a corrispondere a Rivieracqua S.c.p.A. un contributo a copertura dei costi del servizio che non trovano copertura nei ricavi da tariffa, nel rispetto del principio del full cost recovery; - i Comuni sono obbligati a corrispondere a Rivieracqua S.c.p.A. un contri­buto a copertura dei costi del servizio che non trovano copertura nei ricavi da tariffa, nel ri­spetto del principio del full cost recovery con l’obbligo di pagamento salvo conguaglio succes­sivo, almeno dell’80% del dato risultante dal bilancio 2012, per ogni anno, salvo motivate os­servazioni sulla quantificazione del dovuto;

·       tra i costi del servizio idrico integrato debbano essere ricompresi oltre ai costi diretti anche i costi “indiretti” sostenuti da Rivieracqua S.c.p.A. da ripartirsi, per la parte non coperta da ta­riffa, tra i comuni in base ai volumi erogati in ciascun comune invitando perciò Rivieracqua S.c.p.A a tenerne conto nei successivi esercizi;

·       i Comuni fino ad oggi in tutto od in parte inadempienti provvedano ad adempiere al proprio obbligo di versare il contributo a Rivieracqua S.c.p.A. per garantirne l’equilibrio economico e finanziario della gestione ivi compresi i costi indiretti da ripartirsi tra i comuni con il criterio dei volumi erogati;

·       che Rivieracqua S.c.p.A. dovrà esigere dai Comuni il pagamento di tali contributi, ripartiti in applicazione del suddetto criterio;

9. Di attendere, per quanto riguarda il Comune di Bordi­ghera, l’esito del giudizio di appello al Consiglio di Stato, sollecitando però la fissazione dell’udienza di discussione presentando istanza di prelievo.

10. Di approvare col presente atto lo schema di convenzione regolante gli aspetti economici per il trasferimento al gestore unico Rivieracqua S.c.p.A. della quota parte di tariffa relativa ai segmenti fognatura e depurazione da stipularsi tra il gestore unico ed gli attuali gestori del servizio acquedotto sia quelli cessati ex lege ( A.M.A.I.E. S.p.A., A.M.A.T. S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A ) che quelli salvaguardati (IRETI S.p.A) ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 156/2006 e s.m.i. predisposto dall’Ente di Governo d’Ambio, atteso che non sono pervenute le convenzioni richieste al punto H della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 28/11/2018.

11. Di trasmettere al gestore unico Rivieracqua S.c.p.A ed ai gestori del servizio acquedotto, sia quelli cessati ex lege ( A.M.A.I.E. S.p.A., A.M.A.T. S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A ) che quelli salvaguardati (IRETI S.p.A) detti schemi di con­venzione da restituire debitamente firmate dalle parti entro 30 ( trenta) giorni dalla trasmis­sione di detta deliberazione.

12. Di chiedere a Rivieracqua S.c.p.A. ed al Consorzio Irriguo di Cipressa e Costarainera di relazionare entro il 31 maggio 2019 in merito alle azioni poste in essere in merito alla la stipula della convenzione regolante i rapporti tra gli stessi visto l’approssimarsi della scadenza del 30 giungo 2019 fissata con la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.15 del 28/11/2018 e la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 28/11/2018.

13. Di dare atto, per quanto riguarda il valore residuo degli investimenti da corrispondere al gestore cessato ex lege A.M.A.T. S.p.A.:

a) che l’Amministrazione Provinciale ha pieno titolo per entrare nel merito del contenuto e del­la portata dell’art. 12 della convenzione atteso che tale disposizione può incidere sulla determi­nazione del valore residuo che Rivieracqua S.c.p.A. dovrà corrispondere ad A.M.A.T. S.p.A.;

b) della necessità di svolgere, conseguentemente, una approfondita istruttoria a questo ri­guardo, al fine di provvedere autonomamente in caso di mancata trasmissione all’ Ammini­strazione Provinciale delle informazioni necessarie, dal momento che l’eventuale permuta del­le reti ed impianti oggetto del subentro ai sensi dell’art. 12 della convenzione citata, dovrebbe essere detratta dal valore residuo, che non può essere oggi per intero corrisposto ad A.M.A.T. S.p.A. perché ciò potrebbe costituire un indebito arricchimento da parte della società stessa;

14. Di stralciare dalla precedente deliberazione di Consiglio Provinciale n. 59 del 19/12/2017 relativa all’aggiornamento della determinazione del valore residuo da corrispondere ad A.M.A.T. S.p.A. , la parte relativa al Roja 1 riservarsi, per il resto, ulteriori provvedimenti all’esito degli approfondimenti istruttori di cui sopra.

15. Di invitare A.M.A.T. S.p.A., limitatamente alla rete di adduzione denominata Roja 1 di pro­prietà del Comune di Imperia e concessa in uso gratuito ad A.M.A.T. S.p.A., il cui valore resi­duo è determinato in euro 1.154.049,00 ( valore che non tiene conto, in quanto non noti, di eventuali incrementi delle immobilizzazioni eventualmente effettuare nel anni 2017 e 2018) , a metterlo a disposizione di Rivieracqua S.c.p.A. entro 60 ( sessanta) giorni dalla trasmissione della presente deliberazione previo accordo in merito alle modalità di pagamento del suddetto importo, pena l’adozione di un provvedimento di autotutela possessoria ex art. 143 D.Lgs.n.152/2006 e art. 823 del codice civile.

16. (emendato) “Si prende atto del piano concordatario presentato in data 01/02/2019 e della necessità di apportare allo stesso modifiche e/o integrazioni migliorative per i creditori al fine di consentire, anche grazie al verificarsi degli effetti favorevoli sul conto economico di Rivie­racqua derivanti dall’attuazione di quanto deliberato col presente atto, il raggiungimento del percorso di ristrutturazione avviato a valle della delibera dell’Amministrazione Provinciale n. 29/2018.”

17. Di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Regolazione per Energia – Reti ed Ambiente (A.R.E.R.A), alla Regione Liguria, ai Comuni dell’A.T.O. Ovest – Provincia di Impe­ria, a Rivieracqua S.c.p.A., ai gestori cessati ex-lege e ad IRETI S.p.A”;

*  *  *  *

Sulla scorta delle considerazioni che precedono si rilevano, espongono e sottopongono agli Illustri destinatari della presente, Enti tutti preposti ognuno per un Suo specifico compito    le seguenti

 

OSSERVAZIONI

 

1.       SULL’INOPPORTUNITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA NECES­SITÀ DI ATTENDERE L’ESITO DELL’OPERATO DEL COMMISSARIO AD ACTA

 

Come ha avuto modo di rilevare la Provincia di Imperia con la nota del Servizio Idrico Inte­grato Tutela Ambientale – Gestione Stabili prot. n. 7691 del 20 marzo 2019 (Doc. n. 8), lo stato di crisi di Rivieraqua è superabile semplicemente dall’esatto adempimento degli ob­blighi di legge e di convenzione a cui le Amministrazioni Locali e le società partecipate so­pra richiamate si sono per anni sottratte.

Pertanto, prima di promuovere avanti al Tribunale Civile di Imperia un concordato preven­tivo, Rivieracqua avrebbe dovuto richiedere alle Amministrazione coinvolte e alle succitate società partecipate il corretto conferimento di beni, servizi e ricorse economiche, le quali avrebbero consentito alla società di adempiere al proprio oggetto sociale senza alcun inde­bitamento (o quantomeno avrebbe potuto ridurre al minimo il sorgere di passività).

Inoltre Rivieracqua avrebbe dovuto richiedere ai singoli Comuni le somme ad essi imputa­bili per i costi sostenuti negli interventi di straordinaria amministrazione, nonché le altre voci di spesa esattamente individuate in convenzione e richiamate nella nota del Servizio Idrico Integrato Tutela Ambientale – Gestione Stabili prot. n. 7691 del 20 marzo 2019 (Doc. n. 8).

A dispetto di quanto precede Rivieracqua, come detto, ha preferito attivare la procedura di concordato con costi che, per tabulas, avrebbero ampiamente soddisfatto  i crediti vantati dalle esponenti, riducendo, per l’effetto, i debiti societa­ri.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono si rileva che il surrichiamato procedimento sia prematuro e che, invece, sia indispensabile attendere l’esito dell’operato del commissa­rio ad acta, il quale ha il precipuo obbligo di riunire il patrimonio sociale ed esigere dai vari debitori - puntualmente individuati dalla Provincia di Imperia - il pagamento di tutti i cre­diti nonché di ottenere tutti i conferimenti.

Parimenti irragionevole e illogica è l’istanza di fallimento presentata da A.M.A.T., poiché, come accertato dalla Provincia di Imperia nella nota surrichiamata, la società, a seguito del proprio inadempimento agli obblighi previsti in convenzione, ha contribuito pro parte allo stato di insolvenza di Rivieracqua.

 

Dunque, prima di richiedere il fallimento di Rivieracqua, A.M.A.T. avrebbe dovuto  conferire i beni, i servizi e le risorse, di cui aveva l’onere di offrire alla società.

 

In esito alle considerazioni che precedono discende che l’attuale situazione finanziaria di Rivieracqua è frutto delle gravi omissioni succitate le quali, nonostante le plurime diffide e degli atti della Provincia di Imperia, non sono state ancora colmate da parte degli ammini­stratori della società, preferendo (del tutto sorprendentemente) la strada del concordato a discapito di tutti gli imprenditori che hanno prestato la propria opera nei confronti della medesima e delle Amministrazioni Locali a cui dovrebbe rendere conto.

 

Tale comportamento può configurare il reato di bancarotta semplice poiché frutto della loro condotta negligente e manifestamente imprudente.

 

Per dottrina e giurisprudenza vi è equiparazione tra la sentenza dichia­rativa di fallimento e il decreto di ammissione al concordato preventivo.

 

Ai sensi del n. 1 del comma 2 della norma in commento agli  amministratori, direttori ge­nerali, sindaci e liquidatori di società, in caso di concordato, sono applicabili alle disposi­zioni riguardanti la bancarotta fraudolenta di cui all'art.223 L.F. e le disposizioni riguar­danti la bancarotta semplice di cui all'art. 224 L. Fall. L'applicazione delle disposizioni ri­chiamate avviene a seguito della ammissione alla procedura di concordato come effetto dell'equiparazione tra sentenza dichiarativa di fallimento e decreto di ammissione al con­cordato preventivo di cui si è detto, indipendentemente dalla successiva pronuncia del fal­limento. La giurisprudenza estende la punibilità di cui alla norma in commento anche ai fatti commessi in una fase antecedente all'ammissione alla procedura disciplinata dall'art. 161 L.F .. (La responsabilità penale ai sensi dell’art. 236 L. Fall. - Avv. Luigi Ferra­joli www.studioferrajioli.it).

 

L’art. 236 comma 2° L.F. quindi punisce i titolari di cariche sociali che si siano resi re­sponsabili di condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammesse al con­cordato preventivo, anche se poi non sfociato nel fallimento. Il giudice di legittimità ha precisato che ove si accogliesse la tesi secondo cui la punibilità della bancarotta nelle pro­cedure concorsuali "minori" dipendesse dall'effettiva successiva instaurazione di quella fallimentare, si affermerebbe una interpretatio abrogans del dettato dell'art 236 L.F., il quale, invece, rivela la volontà del legislatore di punire, per l'appunto, in maniera auto­noma, le condotte di bancarotta commesse nelle diverse procedure concorsuali, al fine di evitare che restino imputati gravi comportamenti verificatisi prima ed anche in assenza del fallimento. In definitiva, l'autonomia della fattispecie in esame dalle altre ipotesi di bancarotta contemplate dalla legge fallimentare, con le quali sostanzialmente condivide l'oggetto giuridico, si caratterizza per il particolare disvalore della modalità d'offesa sele­zionata dalla norma incriminatrice, individuato nella consumazione delle tradizionali condotte di bancarotta nell'ambito delle singole procedure concorsuali pre fallimentari (https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/552-i-profili-penalistici-del-concordato-preventivo ) 

 

         L'art. 236 l.f., nel prevedere l'applicazione degli artt. 223 e 224 legge fall. "nel caso di concordato preventivo", si riferisce non solo ai fatti commessi ante procedura, ma - com'è de­sumibile dallo stesso tenore letterale della norma - anche ai fatti commessi "attraverso la pro­cedura", indebitamente piegata a fini illeciti. Perché ciò si verifichi occorre, però, che il piano sia congegnato in maniera frodatoria, per la realizzazione di interessi diversi da quelli sottesi alla normativa concordataria, pensata e voluta dal legislatore per favorire il risanamento del­le imprese o la loro liquidazione a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei principi che so­vrintendono all'esercizio dell'attività imprenditoriale e alla definizione concordata delle crisi, con la conseguenza che l'imprenditore, il quale si rivolga al ceto creditorio per coinvolgere i creditori nella gestione della propria crisi, anche attraverso la rinuncia, totale o parziale, ai loro crediti, debba farlo in maniera trasparente e attraverso la rappresentazione della reale situazione aziendale, per consentire ai creditori l'espressione di un voto consapevole e al tribu­nale l'adempimento della sua funzione di verifica (Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675. Pres. Fumo. Rel. Settembre).

 

                Gli atti “fraudolenti” compiuti prima del deposito della domanda, seppur non debita­mente segnalati né in ricorso né nella relazione dell’attestatore ma comunque desumibili dalla documentazione allegata alla proposta, non possono dirsi “occultati” dal ricorrente e quindi non possono rilevare ex art. 173 L.F. Tali atti possono comunque rilevare per gli aspetti penali e giustificare dunque la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, anche ai sensi dell’art. 236 L.F., a prescindere dall’apertura e dall’esito della procedura concordataria (Tri­bunale Padova, 22 Ottobre 2013. Pres., est. Caterina Santinello).

 

Si segnala ai destinatari della presente, che contrariamente al dettato normativo dell’art. 111 LF che prevede i costi dell’assistenza legale inerenti alla presentazione del piano  concordatario come prededucibili e riconoscibili SOLO  nel caso la procedura si concluda favorevolmente, essendoci SOLO in questo caso un’attività del professionista direttamente funzionale al perseguimento degli interessi dei creditori, mentre nel caso  di NON ammissione NON vi sarebbe alcun collegamento tra i costi del professionista ed il vantaggio della massa creditoria, la società ha versato acconti ai consulenti incaricati della redazione del piano SENZA attendere l’ammissione dello stesso.  (Si allega articolo di Sanremonews del 16 giugno 2019 doc. n. 10)

 

2.      SUL BILANCIO DELLA SOCIETÀ E SULLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.

 

Come si evince dal bilancio al 31 dicembre 2017 (doc. 11), approvato il 31 ottobre 2018 e, quindi in data successiva all’ammissione al concordato (luglio 2018), il bilancio del 2017 si chiude con SEI MILIONI di perdite, mentre quello del 2016 si era chiuso con un utile di poco superiore agli Euro 2000,00.

 

Nei singole voci del bilancio, leggendo il conto economico al 31.12.2017 e raffrontandolo con quello al 31.12.2016, si evince CHE:

 

 

- la voce ricavi delle vendite e delle prestazioni è in aumento, da euro 8.775.236,00 al 31.12.2016 ad euro 11.878.796,00 al 31.12.2017;

 

- i contributi in conto esercizio, che al 31.12.2016 erano euro 4.145,19, al 31.12.2017 crollano a euro 1.980,98;

 

- i costi di produzione - specie le voci relativi ai servizi ed al personale – che al 31.12.2016 am­montavano ad euro 12.623.634,00 al 31.12.2017 AUMENTANO  ad euro 20.488.160,00;

 

-  l'UTILE  che al 31.12.2016 si era chiuso in attivo, sia pure di euro 2.226,00 al 31.12.2017 registra una perdita notevole per euro 6.090.280,00 (bilancio approvato il 31 ottobre 2018, dopo il deposito del piano concordatario)

 

- dal bilancio  risulta  un aumento  della voce debiti verso i fornitori esigibile entro l’esercizio successivo, debiti che al 31.12.2016 erano di euro 9.867.466,00 e che al 31.12.2017 lie­vitano ad euro 15.579.294,00.

 

- i debiti complessivi, che al 31.12.2016 erano di euro 13.856.744,00 al 31.12.2017 quasi raddoppiano raggiungendo l'importo  di euro 22.390.961,00;

 

I numeri sopra indicati,  attestano che se Rivieracqua s.c.p.a. avesse, così come era  logico,  nell’ambito di una sana e corretta gestione aziendale preteso  dalle Amministrazione comunali sin dal 2012  le somme ad essi imputabili per i costi sostenuti negli interventi di straordinaria amministrazio­ne, nonché le altre voci di spesa esattamente individuate in convenzione e richiamate nella nota del Servizio Idrico Integrato Tutela Ambientale – Gestione Stabili prot. n. 7691 del 20 marzo 2019, controllato i costi  ed avesse portato a termine i conferimenti deliberati, sicuramente NON AVREBBE depositato una istanza di concordato, con conseguente danno per i fornitori.

 Si rappresenta la particolarità delle perdite al 31.12.2017 della perdita di oltre SEI MILIONI raffrontate con gli utili degli anni precedenti, rilevando come una simile perdita non sia imputabile da UN SOLO ANNO.

 

3.      ECCESSIVA ONEROSITÀ DELLA TARIFFA APPLICATA DA AMAT A RIVIE­RACQUA (CFR. CONVENZIONE DIANO/RIVIERACQUA).

 

Come anche puntualmente rilevato dalla Provincia di Imperia nella nota del Servizio Idrico Integrato Tutela Ambientale – Gestione Stabili prot. n. 7691 del 20 marzo 2019 (Doc. n. 8), il cui contenuto si richiama integralmente, nella convenzione sottoscritta tra il Comune di Diano e Rivieracqua in data 21 settembre 2016  avente ad oggetto l’affidamento alla so­cietà Rivieracqua SCPA della gestione del Servizio Idrico Integrato, all’art. 3,  è previsto che la società, di concerto col Comune ed al fine di ridurre l’onere a carico del bilancio comunale, si impegna a ricontrattare la tariffa applicata da AMAT per la fornitura di acqua sulla base della tariffa applicata  per il vettoria­mento con la conduttura del Roja”.

Detto fattore genera un maggior costo di gestione per Rivieracqua di oltre DUE MILIONI di Euro annui. In particolare nella condotta vengono vettoriati circa 11 milioni di metri cubi/anno di cui la metà per i comuni gestiti da Rivieracqua e la rimanente per la rete gesti­ta da AMAT.

In virtù della suddetta convenzione AMAT paga ad AMAIE il puro costo di produzione dell’acqua pari ad Euro 0,15 metro cubo, mentre AMAT la rivende a RIVIERACQUA ad Euro 0,55.

 

La convenzione, come ha ribadito la Provincia di Imperia nella nota surrichiamata, cagiona un ingente DANNO ECONOMICO per RIVIERACQUA ma ciononostante la società NON ha INTRAPRESO alcuna iniziativa, ma anzi proprio AMAT, sebbene sia sua debitrice, ha pre­sentato istanza di fallimento.

 

All’uopo si rileva che la succitata circostanza non è stata in alcun modo rilevata dal piano concordatario, sebbene sia nota a Rivieracqua poiché oggetto, come detto, dei succitati provvedimenti amministrativi e comporti un attuale ingente spesa per la società.

 

                Alla luce di quanto sopra è configurabile  il reato di bancarotta  p. e p. all’art. 216 L.F., da parte dell’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”.

 

                Tale fattispecie di reato tutela l’interesse dei creditori ad un pronto ed efficace ristoro sul patrimonio del debitore.

 

               Il comportamento degli amministratori di Rivieracqua di non porre in essere atti idonei ad eliminare passività di milioni di euro (costo dell’acqua venduta da Amat a Comuni del Golfo Dianese) integra il reato previsto dall’art. 216 L.F.  

 

                Integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche gli atti di distrazione o di dissipazione del patrimonio commessi successivamente all'approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori e al provvedimento giudiziale di omologa, a condizione che il soggetto proponente il piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti abbia utilizzato la procedura concordataria in frode al ceto creditorio, mediante una chiara ed indiscutibile manipolazione della realtà aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in maniera presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita alla corretta rappresentazione (Cassazione penale sez. V, 06/10/2016, n.50675).

 

 

               

4.      SULLA COPERTURA DI SPESA DEGLI APPALTI e sulle FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.

 

Come si è avuto modo di rilevare nelle precedenti premesse di fatto, sebbene la società fos­se priva dell’effettiva gestione del servizio, ha comunque chiesto e ottenuto opere di manu­tenzione ordinaria e straordinaria (di competenza degli Enti per convenzione) degli im­pianti idrici e fognari dalle esponenti per un importo complessivo di euro 1.495.986,26, ol­tre IVA, le quali non sono mai state corrisposte per la mancanza delle relative risorse finan­ziarie e questo nonostante fossero dichiaratamente finanziati con fondi del bilancio.

 

Come si evince dalla nota di Rivieracqua del 22 marzo (doc. 12), quindi qualche mese prima del deposito della domanda di concordato la società affermava “il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio di Rivieracqua...

Le sopraccitate dichiarazioni mendaci hanno indotto in errore le Ditte esponenti.

 

                Il suddetto comportamento da parte degli amministratori integra, il reato di insolvenza fraudolenta p. e p. all’art. 641 c.p.  e 2621 Cod. Civ False comunicazioni sociali.

 

                Le dichiarazioni mendaci attinenti al presunto finanziamento dei lavori appaltati, con fondi del bilancio, finisce per costituire un raggiro, integrando, in tal modo, il reato ben più grave di truffa.

               

                Integra gli estremi degli artifizi e raggiri del reato di truffa la condotta dell'imprenditore edile che, trovandosi in conclamato stato di insolvenza, non si limita a tacere al potenziale acquirente il suddetto stato, ma al fine di convincerlo a stipulare il preliminare e quindi a ricevere gli acconti pattuiti, si mostra disponibile a concedere sconti, vantaggi di natura economica, promette di stipulare la fideiussione prevista per legge, gli mostra altri immobili quasi finiti in altri cantieri, distribuisce depliant informativi completi e dettagliati, ingenerando così nella controparte un inesistente stato di solidità finanziaria ed economica dell'impresa (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 23 maggio 2017, n.29503

 

Si evidenzia  che i crediti delle Ditte sono stati stralciati dal piano concordatario de­positato per il  65% del valore del credito, per contro  i consulenti di Rivieracqua (legali, attestatore, consulenti KPMG) si sono visti riconoscere i loro compensi prima dell’omologa del piano.

 

Tale circostanza è del tutto anomala, visto anche i relativi costi.

 

5.      NOMINA DIRETTORE GENERALE RIVIERACQUA E MANCATO CONFERI­MENTO DEL RAMO IDRICO DI AMAIE

 

Infine si segnala che il Direttore Generale di Rivieracqua dalla sua costituzione fino ai gior­ni odierni è la Dott.ssa A. Ferrari, la quale ricopre altresì il ruolo di Direttore Generale di AMAIE.

 

Orbene, come è stato rilevato dalla Provincia di Imperia negli atti surrichiamati, che si ri­chiamano integralmente, uno dei fattori determinanti lo stato di insolvenza della società è il mancato conferimento del ramo idrico di AMAIE, nonostante tale operazione fosse prevista sin dal 2017.

 

In merito al succitato incarico si insta la magistratura inquirente di verificare se il compor­tamento della Dott.ssa Ferrari, in palese conflitto di interessi - ricoprendo la medesima sia il ruolo di Direttore Generale di AMAIE e sia di Riviaracqua - configuri delle ipotesi di rea­to.

Infatti è pacifico che, sebbene la Dott.ssa Ferrari fosse consapevole che la cessione del ramo d’azienda consentisse a Rivieracqua una consistente patrimonializzazione, non ha adottato alcun tipo di provvedimento, contribuendo a cagionare lo stato di insolvenza della società in favore di AMAIE.

 

Infatti, come emerge a pag 61 e 62 della relazione di attestazione (doc. 13) il socio di maggioranza di Rivieracqua è Amaie con il 40% e gran parte del personale di Amaie è stato distaccato in Rivieracqua.

 

   Il conferimento del ramo idrico di Amaie doveva avvenire entro il 2016, come si rileva dalla relazione del servizio Controllo società e organismi partecipati (doc. 14), mentre in oggi a distanza di oltre SEI dalla costituzione di Rivieracqua, il CONFERIMENTO non è ancora avvenuto e stranamente le due società presentano lo stesso Direttore Generale, figura quest’ultima che non ha posto in essere tutti gli atti per addivenire al conferimento del ramo idrico di Amaie in Rivieracqua,  evitando così il ricorso alla procedura di concordato. 

 

In oggi considerato quanto sopra e vista la mancata esecuzione di quanto indicato nelle delibere dell’assemblea dei sindaci del 6.5.2019  , è necessario che:

 

1.       la Provincia di Imperia proceda con la richiesta di Commissariamento, così come espressamente previsto negli atti surrichiamati;

2.       che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia svolga indagini volte ad accer­tare se lo stato di insolvenza che ha portato alla richiesta di ammissione al concordato, avve­nuta con decreto del Tribunale di Imperia del 20 luglio 2018, successivamente al 20 luglio 2018 persista (vedasi l’istanza di fallimento di Amat) con  conseguente danno per le Ditte esponenti già falcidiate nel loro credito e che oggi continuano a prestare servizi a Rivieracqua vista la ri­chiesta di concordato in continuità e le rassicurazione della committenza della presenza dei fondi necessari alle opere commissionate.

tutto ciò premesso e considerato, in primis

 

si invita

la Provincia di Imperia a procedere con la richiesta di Commissariamento alla Regione Ligu­ria;

nel contempo, si propone formale

si  propone denuncia - querela

nei confronti degli amministratori di Rivieracqua s.p.a. per i reati di bancarotta fraudolenta, Insolvenza fraudolente  art. 641 cp e false comunicazioni sociali 2621 Cod. Civ e di ogni altro diverso reato si volessero ravvisare nei fatti sopra descritti.

Con riserva di costituzione di parte civile nel celebrando processo pe­nale.

Si chiede di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione della pre­sente e di essere sentiti al più presto al fine di ribadire precisare ed eventualmente in­tegrare quanto de­nunciato.

Si allega la documentazione di cui in narrativa.

 

Imperia, 1/12/2019 Con osservanza.

 

IL PRESIDENTE                                                                                                               IL DIRETTORE

 (Enio Marino)                                                                                                                (Alessandra Ariano)

 

 

 

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