Tra le diverse altre, quelle dei consiglieri comunali e degli avvocati sono due categorie di soggetti che la Legge autorizza ad autenticare le firme.

Però, secondo il TAR, con una DIFFERENZA.

I primi non hanno bisogno di comunicare la loro “disponibilità” a farlo.

I secondi invece sì, a pena di incorrere, se lo omettono intenzionalmente, addirittura nel reato di falso ideologico in atto pubblico ma -comunque sia- nella nullità dell’autenticazione.

L’abbaglio madornale è nel “perché” di questa inesistente e fantasiosa differenza.

Per il TAR è “perché” il consigliere comunale nasce intrinsecamente e geneticamente autenticatore, per lui fare fede della autenticità di un determinato fatto, del “chi”, del “come”, del “dove” e del “quando” il fatto avviene è un “munus”, traduco: “dono” e specifico: dello Spirito Santo e infatti i consiglieri comunali con la fascia a tracolla sposano civilmente.

Per il TAR la Legge dagli avvocati “richiede INVECE tre condizioni: 1) l’iscrizione all’albo; 2) la comunicazione della propria disponibilità all’Ordine di appartenenza; 3) che i nominativi (degli avvocati che hanno comunicato la propria disponibilità) siano “tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine”.

 

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L’abbaglio sta proprio in quell’INVECE, cioè nella DIFFERENZA, e per tre ragioni.

La PRIMA: uno appartiene all’Ordine professionale e l’altro alla sua assemblea elettiva, il requisito della “appartenenza” a un collegio è identico per tutti e due.

La SECONDA: fino al 4 maggio 1999 lo Spirito Santo non aveva ancora fatto scendere sulla testa dei consiglieri comunali la fiammella del “munus” ma da quel giorno quando c’era Prodi a Palazzo Chigi, Napolitano al Viminale e Bassanini alla funzione Pubblica e per 8.124 giorni consecutivi vi ha provveduto a condizione che comunicassero la loro “disponibilità” al Sindaco.

Poi è arrivato il terzetto Prodi-Lamorgese-Brunetta e il PNRR i quali dal 1° agosto 2021 hanno fatto scendere la fiammella divina sulla testa anche degli avvocati però passando a loro l’obbligo di comunicazione all’Ordine e esonerando i consiglieri comunali dal fare altrettanto col Sindaco.  

Il TAR, sinceramente, su questo punto poteva risparmiarsi la dissertazione sulla vocazione sacerdotale e soprannaturale a autenticare le firme del consigliere comunale e sulla anomalia terrena e contingente dell’abilitazione a fare altrettanto strappata dagli avvocati.

 

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La TERZA: la novità introdotta dal terzetto è vista dal TAR come un uovo fuori dal cavagno, cioè nella sentenza sostiene che con la “Transizione digitale” del Titolo II° della Legge c’entra come i cavoli a merenda e che invece è la mordacchia messa agli avvocati visti nella liturgia certificatoria come intrusi da tenere a bada.

L’auspicio, su questo punto è che il Consiglio di Stato veda come stanno realmente le cose risalendo alla “mens legis”.

L’opportunità ce la offre il Legislatore, quando nel Dossier degli Uffici Studi delle due Camere illustra il perché in sede di conversione del decreto-legge del PNRR, è stato inserito l’articolo 38 bis che contiene la novità di cui ci occupiamo e che è intitolato “Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni”.

Queste le sue parole: “L’articolo 38-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca misure volte alla digitalizzazione in materia di procedimento elettorale preparatorio prevedendo in particolare che…” e ad esse segue l’elenco delle misure fino a quella sui consiglieri comunali e avvocati.

Ecco TESTUALMENTE la misura che ci interessa: “La sperimentazione del voto elettronico per gli elettori fuori sede prevista dalla legge di bilancio 2020 per le elezioni politiche ed europeo e per i referendum sia estesa anche alle elezioni regionali e amministrative.

Inoltre, è prevista la pubblicazione tempestiva sul sito internet istituzionale dell'ordine dei nominativi degli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali.

È altresì soppressa la previsione secondo la quale i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali sono tenuti alle autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali solo se hanno comunicato la propria disponibilità.”

Notare che questo adempimento della pubblicazione tempestiva sul sito internet istituzionale dell'ordine non c’era nella Legge-madre 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” dopo le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 tra le quali al capo I del titolo II, dopo l’articolo 16 è stato aggiunto il seguente: «Art. 16-bis (Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53)  1. All’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: “segretari delle procure della Repubblica,” sono inserite le seguenti: “GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL’ALBO CHE ABBIANO COMUNICATO LA LORO DISPONIBILITÀ ALL’ORDINE DI APPARTENENZA, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento”.

 

 

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Le uova sono tante e fresche, tutte nel cavagno nell’articolo 38 bis e oltre a quella che ci interessa ci sono:

1)   Il deposito del contrassegno da parte dei partiti politici che PUÒ AVVENIRE anche su supporto digitale;

2)   L'atto di designazione dei rappresentanti della lista che PUÒ ESSERE presentato anche mediante posta elettronica certificata nel termine per la presentazione del suddetto atto di designazione che può avvenire sia di persona, sia tramite PEC;

3)   le autenticazioni degli atti di designazioni dei rappresentanti di lista NON SIANO necessarie quando gli atti di designazione siano firmati digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata dai delegati dalle persone autorizzate dagli stessi delegati con atto firmato digitalmente, a condizione che tali documenti SIANO TRASMESSI tramite posta elettronica certificata;

4)   il certificato di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, nonché di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari, POSSA ESSERE richiesto in formato digitale tramite posta elettronica certificata;

5)   i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici e delle liste competitrici in elezioni amministrative in comuni con almeno 15.000 abitanti POSSANO fare richiesta anche tramite posta elettronica certificata dei certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali per i propri candidati, ai fini dell’ottemperanza per i partiti dell’obbligo di pubblicare sul sito internet il certificato del casellario giudiziale dei candidati.

 

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Siamo in una fase sperimentale di transizione al digitale nella quale le novità sono coniugate al congiuntivo non all’imperativo.

Ma il TAR non se ne accorge, ha il paraocchi.